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Legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96

Procedure amministrative per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza.(1)

Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 7 gennaio 1982

Art. 2
L'estinzione può essere proposta:
a) dagli organi statutari di amministrazione delle istituzioni;
b) dal Comune nel cui territorio trovasi la sede ovvero, in tutto o in parte, il patrimonio immobiliare della istituzione;
c) dall'assemblea dei Comuni singoli od associati nel cui territorio è posta la sede della istituzione;
d) dalla Giunta regionale.
Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma precedente è acquisito il parere dei soggetti indicati alle lettere a), b), c), ai quali è pertanto trasmessa, a cura dello stesso proponente, copia del provvedimento di proposta.
I pareri devono pervenire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta dalla Giunta regionale la quale è tenuta a formulare la conseguente determinazione al Consiglio munita del proprio parere. Trascorso tale termine le amministrazioni che non hanno adottato alcuna deliberazione sono considerate assenzienti.
La Giunta regionale provvede altresì ad acquisire il parere dell'ente destinatario dei beni e del personale dell'istituzione.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1983, n. 2, parte unica.

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Articolo abrogato con L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 , art. 67.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.