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Legge regionale 10 maggio 1982, n. 35

Trattamento previdenziale del personale regionale. (1)

Pubblicata nel BU 18 maggio 1982, n. 29, parte prima.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 maggio 1982

Art. 8
I dipendenti interessati all’applicazione del primo comma dell’ art. 7 debbono presentare apposita domanda alla Regione nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il pagamento in unica soluzione previsto dallo stesso art. 7 dovrà essere eseguito nel termine perentorio di 90 giorni dalla data della comunicazione di accettazione della domanda di cui al primo comma; nello stesso termine, in alternativa, dovrà essere fatta pervenire la richiesta di pagamento rateale.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 18 maggio 1982, n. 29, parte prima.

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Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 sono stati abrogati con L.R. 21 agosto 1989, n. 51 , art. 164.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.