Legge regionale 10 maggio 1982, n. 35
Trattamento previdenziale del personale regionale. (1)
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 maggio 1982
Art. 8
I dipendenti interessati all’applicazione del primo comma dell’ art. 7 debbono presentare apposita domanda alla Regione nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il pagamento in unica soluzione previsto dallo stesso art. 7 dovrà essere eseguito nel termine perentorio di 90 giorni dalla data della comunicazione di accettazione della domanda di cui al primo comma; nello stesso termine, in alternativa, dovrà essere fatta pervenire la richiesta di pagamento rateale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.