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Legge regionale 10 maggio 1982, n. 35

Trattamento previdenziale del personale regionale. (1)

Pubblicata nel BU 18 maggio 1982, n. 29, parte prima.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 maggio 1982

Art. 7
Al personale comandato e trasferito alla Regione, anche da Enti pubblici soppressi, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli artt. 96 e 97 della L.R. 6 settembre 1973 n. 54 e dell’ art. 13 della L.R. 17 gennaio 1976, n. 6 , ove abbia già percepito l’indennità di anzianità o altro analogo trattamento maturato alla data di cessazione dal servizio presso l’Ente di provenienza, è data facoltà di rifondere in unica soluzione alla Regione la somma lorda a tali titoli percepita al fine di ottenere, limitatamente alla parte corrispondente all’importo dell’indennità rifusa, il computo del servizio prestato presso l’Ente di provenienza per la determinazione della misura del trattamento di previdenza di cui all’ art. 2 della presente legge.
Nel caso in cui le suddette somme non siano state ancora liquidate agli interessati, le stesse, ove l’interessato chiede la valutazione ai fini previdenziali dei rispettivi servizi, sono incamerate dalla Regione stessa.
Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche in favore dei dipendenti già cessati dal servizio o dei loro aventi causa ai sensi dell’ Sito esternoart. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 .
In tali casi l’indennità di fine rapporto percepita per il servizio prestato presso l’Ente di provenienza è da considerare come acconto del trattamento previdenziale spettante, che la Regione assicura nella misura di cui all’ Sito esternoart. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 .
La rifusione di cui al primo comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.
Il numero delle rate è fissato in relazione all’importo del debito stesso.
L’importo complessivo delle rate rimaste da pagare alla data di cessazione dal servizio è portato in detrazione per il valore capitale dall’ammontare del trattamento previdenziale spettante.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 18 maggio 1982, n. 29, parte prima.

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Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 sono stati abrogati con L.R. 21 agosto 1989, n. 51 , art. 164.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.