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Legge regionale 10 maggio 1982, n. 35

Trattamento previdenziale del personale regionale. (1)

Pubblicata nel BU 18 maggio 1982, n. 29, parte prima.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 maggio 1982

Art. 6
Le norme contenute nei precedenti articoli 4 e 5 trovano applicazione anche nei confronti del personale che, essendo nelle condizioni previste dall’ art. 4, abbia cessato il servizio prima dell’entrata in vigore della presente legge.
In tali casi la misura del trattamento previdenziale assicurato dalla Regione è quella determinata dall’ Sito esternoart. 4 della legge 8 marzo 1968,n. 152 .

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 18 maggio 1982, n. 29, parte prima.

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Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 sono stati abrogati con L.R. 21 agosto 1989, n. 51 , art. 164.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.