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Legge regionale 7 settembre 1981, n. 75

Norme in materia di indennità di previdenza del personale proveniente dalle Opere Universitarie della Toscana. (1)

Pubblicata sul BU 11 settembre 1981, n. 48.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima dell' 11 settembre 1981

Art. 1
La Regione Toscana assicura al personale proveniente dalle opere universitarie della Toscana, inquadrato nel ruolo unico regionale in applicazione della L.R. n. 74 del 7 settembre 1981 , un trattamento di fine servizio, per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi, in misura pari a quanto previsto, allo stesso fine, dall’ordinamento INADEL.
La Regione corrisponderà l’eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma precedente e quella lorda dovuta a titolo di premio di fine servizio dall’INADEL per i periodi di cui al successivo art. 2.
Il trattamento di cui ai comma precedenti, in caso di decesso del dipendente, spetta ai superstiti secondo quanto stabilito all’ Sito esternoart. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152 .
Art. 2
I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale di cui all’ art. 1 sono:
a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;
b) tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del preesistente trattamento di fine servizio presso l’ente di provenienza, alle seguenti condizioni: che l’importo della liquidazione o altro analogo trattamento ad essi riferito sia stato versato alla Regione dall’Ente di provenienza o dallo Stato, relativamente agli oneri a tale titolo accertati alla data del 31 ottobre 1979, nell’ambito delle procedure per la copertura dei disavanzi delle Opere Universitarie alla predetta data, a norma della le gge 22 dicembre 1979, n. 642; che non siano stati riscattati ai fini dell’indennità premio di servizio INADEL.
Sono comunque esclusi i periodi di servizio per i quali i dipendenti abbiano chiesto ed ottenuto il trattamento di fine servizio dall’Opera Universitaria di provenienza.
Art. 3
In relazione alle disposizioni degli articoli precedenti, la Regione incamererà gli importi delle indennità di liquidazione maturati fino al 31 gennaio 1981 per i servizi e i periodi utili ai fini del preesistente trattamento di fine servizio, provvedendo a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dal versamento la eventuale eccedenza tra l’importo versato e quello della indennità premio di servizio determinata in via teorica, secondo le disposizioni dell’ordinamento INADEL vigente alla data del 31 gennaio 1981, in relazione alla posizione economica rivestita dal personale interessato alla predetta data e ai periodi riconosciuti utili nel preesistente ordinamento.
Art. 4
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’ art. 1 della presente legge per l’anno 1981 è fatto fronte con la disponibilità di cui al cap. 02180 del bilancio di previsione 1981, che presenta la necessaria disponibilità.
Per gli anni successivi sarà provveduto con lo stanziamento disposto di capitolo corrispondente dei bilanci interessati.
Le indennità di liquidazione maturate di cui all’ art. 3 della presente legge, valutata in L. 200.000.000 saranno introitate in apposito capitolo del bilancio 1981 con la seguente denominazione: "Indennità di liquidazione maturate sino al 31 gennaio 1981 dal personale delle Opere Universitarie".
Le indennità da versare ai dipendenti ai sensi del citato art. 3 valutate in L. 66.000.000 sono imputate ad apposito capitolo del bilancio 1981 con la seguente denominazione: "Versamento al personale delle Opere Universitarie dell’eccedenza fra l’importo versato a titolo di indennità di liquidazione e quello determinato secondo le disposizioni dell’INADEL".
Art. 5
Gli stati previsione di competenza e di cassa della parte Entrata e della parte Spesa del bilancio di previsione per l’anno 1981 sono così modificati:
omissis

Note del Redattore:

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Pubblicata sul BU 11 settembre 1981, n. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.