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Legge regionale 7 settembre 1981, n. 75

Norme in materia di indennità di previdenza del personale proveniente dalle Opere Universitarie della Toscana. (1)

Pubblicata sul BU 11 settembre 1981, n. 48.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima dell' 11 settembre 1981

Art. 2
I servizi da considerare nel computo del trattamento previdenziale di cui all’ art. 1 sono:
a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;
b) tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del preesistente trattamento di fine servizio presso l’ente di provenienza, alle seguenti condizioni: che l’importo della liquidazione o altro analogo trattamento ad essi riferito sia stato versato alla Regione dall’Ente di provenienza o dallo Stato, relativamente agli oneri a tale titolo accertati alla data del 31 ottobre 1979, nell’ambito delle procedure per la copertura dei disavanzi delle Opere Universitarie alla predetta data, a norma della le gge 22 dicembre 1979, n. 642; che non siano stati riscattati ai fini dell’indennità premio di servizio INADEL.
Sono comunque esclusi i periodi di servizio per i quali i dipendenti abbiano chiesto ed ottenuto il trattamento di fine servizio dall’Opera Universitaria di provenienza.

Note del Redattore:

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Pubblicata sul BU 11 settembre 1981, n. 48.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.