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Legge regionale 15 maggio 1980, n. 54

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 23 maggio 1980

Art. 1
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario con la Sito esternolegge 16 maggio 1970, n. 281 , e istituite dalla Regione Toscana con la Sito esternolegge 30 dicembre 1971 n. 2 , nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.
Art. 2
- Obbligo del pagamento
La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell’emanazione dell’atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all’interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l’atto è stato emesso.
Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell’ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
- Modalità di pagamento
Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.
Art. 4
- Riscossione coattiva
Art. 5
- Mancato o ritardato pagamento delle tasse
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Art. 6
3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103,30 ad euro 516,46 (14)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo salvo regresso.
Art. 7
- Accertamento e definizione delle violazioni
Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell’Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli Uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza (di cui all’ art. 14 della L.R. 30 dicembre 1971, n. 2 ).
Art. 8
- Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie
Art. 9
- Ricorsi amministrativi
Art. 10
- Delega
Art. 11
- Decadenza e rimborsi
Art. 12
- Norme abrogative
Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 27 marzo 1973, n. 17, n. 54 del 25 settembre 1979(2)

Trattasi della l.r. 18 gennaio 1980, n. 5 .

, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.
Art. 13
- Rinvio alle norme legislative dello Stato
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.
Art. 14
- Entrata in vigore
La presente legge regionale ha efficacia a decorrere dal 1º gennaio 1981, ad esclusione delle licenze, concessioni ed abilitazioni di cui ai numeri d’ordine 15, 16, 17 e 18 dell’annessa TARIFFA, la cui efficacia decorre dal giorno della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Allegato

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 23 maggio 1980, n. 29 parte prima.

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Articolo così sostituito con l.r. 13 giugno 1983, n. 44 , art. 5.

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Per le tariffe di cui all'allegato vedasi la l.r. 2 dicembre 1993, n. 90 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 11 e ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art.28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 12 e ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n.9 , art.9.

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Comma abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n.9 , art.9.

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Comma abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.