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Legge regionale 15 maggio 1980, n. 54

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 23 maggio 1980

Art. 7
- Accertamento e definizione delle violazioni
Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari dell’Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli Uffici dai quali dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di sua competenza (di cui all’ art. 14 della L.R. 30 dicembre 1971, n. 2 ).

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 23 maggio 1980, n. 29 parte prima.

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Articolo così sostituito con l.r. 13 giugno 1983, n. 44 , art. 5.

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Per le tariffe di cui all'allegato vedasi la l.r. 2 dicembre 1993, n. 90 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 11 e ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art.28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 12 e ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n.9 , art.9.

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Comma abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n.9 , art.9.

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Comma abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.