Art. 5
- Mancato o ritardato pagamento delle tasse
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 11 e ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art.28.
Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 12 e ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.