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Legge regionale 15 maggio 1980, n. 54

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 23 maggio 1980

Art. 13
- Rinvio alle norme legislative dello Stato
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 23 maggio 1980, n. 29 parte prima.

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Articolo così sostituito con l.r. 13 giugno 1983, n. 44 , art. 5.

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Per le tariffe di cui all'allegato vedasi la l.r. 2 dicembre 1993, n. 90 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 11 e ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art.28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 12 e ora abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 1 luglio 1999, n. 37 , art. 13.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n.9 , art.9.

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Comma abrogato con l.r. 7 marzo 2002, n.9 , art.9.

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Comma abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.