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Art. 1
È istituito il parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
Scopo del parco è la tutela delle caratteristiche naturali ambientali e storiche, del litorale Pisano e Lucchese, in funzione dell’uso sociale di tali valori, nonché la promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica.
Art. 2
Il territorio del parco, in seguito definito "aree interne" (2)

Locuzione aggiunta con L.R. 19 agosto 1991, n. 42 , art. 1.

e delle aree ad esso funzionalmente connesse, in seguito definito "aree esterne"(2)

Locuzione aggiunta con L.R. 19 agosto 1991, n. 42 , art. 1.

si estende nei comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e comprende le pinete di San Rossore, Migliarino, Tombolo, la macchia Lucchese e il lago di Massaciuccoli, secondo la delimitazione individuata dalla cartografia in scala 1:25000 che costituisce l’allegato A) della presente legge (3)

Allegato omesso nella presente raccolta.

Per giustificati motivi conseguenti all’assetto generale risultante dal piano territoriale di cui al successivo art. 6 i confini del parco e l’individuazione delle aree esterne potranno essere rettificati dal Consiglio regionale in sede di approvazione del piano stesso (4)

Comma così modificato con L.R. 19 agosto 1991, n. 42 , art. 1.


Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 21 dicembre 1979, n. 71, parte prima e qui riportata nel testo che risulta dagli avvisi di correzione pubblicati nel BU 7 marzo 1980, n. 18, parte prima e nel BU 2 maggio 1980, n. 26, parte prima.

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Locuzione aggiunta con L.R. 19 agosto 1991, n. 42 , art. 1.

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Allegato omesso nella presente raccolta.

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Comma così modificato con L.R. 19 agosto 1991, n. 42 , art. 1.

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L'intero testo della presente legge, ad eccezione degli articoli 1 e 2, è stato abrogato dall'art. 32, L.R. 16 marzo 1994, n. 24 , con contestuale soppressione del consorzio istituito con la presente legge, a decorrere dalla data di pubblicazione dello statuto dell'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, istituito con la medesima L.R. n. 24 del 1994. Il suddetto statuto è stato approvato con Delib.C.R. 25 ottobre 1994, n. 470, pubblicata nel B.U. 16 novembre 1994, n. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.