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Legge regionale 5 giugno 1975, n. 65

Istituzione del Parco naturale della Maremma.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 13 giugno 1975

Art. 1
È istituito il parco naturale della Maremma.
Scopo del parco è la tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche della Maremma in funzione dell’uso sociale di tali valori, nonché la promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica.
Art. 2
Il territorio del parco si estende nei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello e comprende i monti dell’Uccellina, la palude della Trappola e la foce dell’Ombrone, secondo la delimitazione individuata dalla cartografia in scala 1:25.000 che costituisce l’allegato A) della presente legge. (3)

Allegato omesso nella presente raccolta.

Per giustificati motivi conseguenti all’assetto generale risultante dal piano territoriale di coordinamento di cui al successivo articolo 5, i confini del parco potranno essere modificati in sede di approvazione del piano stesso.
Art. 3
Alla gestione e all’amministrazione del parco è provvisoriamente preposto il Consorzio per l’istituzione del parco della Maremma.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consorzio muterà i propri fini ai sensi dell’articolo 1 ed assumerà la denominazione di Consorzio del parco naturale della Maremma.
Il nuovo statuto prevederà come organi del Consorzio:
- il Presidente;
- il Consiglio.
Prevederà altresì l’istituzione di un comitato scientifico, di un direttore del parco, degli uffici tecnico-scientifici occorrenti per l’attuazione delle finalità del parco.
Il Consiglio è composto da tre rappresentanti della Provincia di Grosseto, di cui uno designato dalla minoranza; da tre rappresentanti per ciascuno dei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello, di cui uno designato dalla minoranza; da un rappresentante dell’Opera nazionale combattenti. Come rappresentanti degli enti locali possono essere nominati membri estranei ai consigli degli enti stessi.
Il comitato scientifico esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del presidente e del consiglio del Consorzio. Esso è composto da sette esperti, nominati dal consiglio del consorzio in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche e ambientali.
I detti esperti sono nominati:
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Firenze, su proposta del relativo Consiglio della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Pisa, su proposta del relativo Consiglio della Facoltà di Scienza Matematiche, Fisiche e Naturali;
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Siena, su proposta del relativo Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Firenze, su proposta del relativo Consiglio della facoltà di Scienze Agrarie e Forestali;
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Pisa, su proposta del relativo Consiglio della Facoltà di Scienze Agrarie;
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dal Consiglio provinciale di Grosseto.
Art. 4
L’ordinamento e la pianta organica del personale del Consorzio sono disciplinati con regolamento approvato dal Consiglio del Consorzio.
Il Consorzio è soggetto ai controlli regionali previsti per gli Enti locali.
Art. 5
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consorzio del parco naturale della Maremma, sentiti i Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello, sottopone all’approvazione del Consiglio regionale un piano territoriale di coordinamento riguardante l’area del parco e i rimanenti territori dei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al primo comma, la Regione provvede direttamente, sentiti i Comuni interessati alla redazione e all’approvazione del piano.
Relativamente all’area del parco di cui all’articolo 2, le previsioni del piano territoriale di coordinamento e le relative norme di attuazione sono immediatamente efficaci e vincolanti e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi dai locali strumenti urbanistici.
Per le aree esterne al parco, i Comuni interessati sono tenuti ad uniformare i rispettivi strumenti urbanistici alle direttive del piano territoriale di coordinamento.
Qualora, entro un anno dall’entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento, i Comuni non provvedano ai sensi del precedente comma, la Regione esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all’Sito esternoarticolo 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e le successive modificazioni con la legge regionale.
Art. 6
Nel quadro delle indicazioni del piano territoriale di coordinamento, il Consorzio persegue le finalità istitutive del parco attraverso un regolamento d’uso del territorio e piani di gestione aventi - l’uno e gli altri - efficacia di piani particolareggiati. Il regolamento e i piani interessano l’area del parco e sono deliberati dal Consiglio del Consorzio, sentito il comitato scientifico.
Per le funzioni amministrative anche indirettamente connesse alla realizzazione delle predette finalità tramite il regolamento d’uso e i piani di gestione, la Regione ha facoltà di concedere deleghe al Consorzio.
Ogni piano di gestione deve contenere l’indicazione della sua durata. In difetto la durata del piano si intende triennale.
I progetti dei piani di gestione e del regolamento d’uso sono depositati presso le segreterie del Consorzio e dei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello per la durata di giorni trenta, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
L’effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul Foglio Annunzi Legali della Provincia e su due quotidiani a diffusione nazionale.
Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai titolari di diritti reali su immobili interessati dai progetti.
Scaduto tale termine il Consiglio del Consorzio approva in via definitiva i piani di gestione ed il regolamento d’uso motivando espressamente su ogni singola opposizione.
Il rilascio delle licenze edilizie nel territorio del parco è subordinato a preventivo nulla-osta del Consorzio. In difetto di nulla-osta la licenza si considera nulla.
Art. 7
Per l’attuazione dei piani di gestione e secondo le modalità da essi previste, il Consorzio può concedere contributi al fine di incentivare determinate attività o di sopperire a diminuzioni di redditi aziendali.
I piani di gestione prevedono i criteri di riparto dei contributi.
Art. 8
Il Consorzio promuove l’espropriazione di terreni o di immobili necessari per la realizzazione delle finalità del parco, ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Il Consorzio può acquisire beni immobili anche in base a rapporti contrattuali e, in generale, stipulare contratti ed accordi, nonché mutui, ritenuti opportuni per la realizzazione delle finalità del parco.
I terreni ed i beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Consorzio.
Art. 9
Senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle vigenti leggi a chiunque violi le prescrizioni poste a tutela del parco dal piano territoriale di coordinamento, dai piani di gestione o dai regolamenti emanati dal Consorzio si applica una sanzione amministrativa da un minimo di L. 10 mila ad un massimo di L. 5.000.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni ed ai precedenti di chi le ha commesse.
Delle violazioni è redatto apposito processo verbale, copia del quale è immediatamente consegnata al trasgressore, ovvero comunicata allo stesso entro trenta giorni con lettera raccomandata.
Nei quindici giorni successivi alla contestazione della infrazione, il trasgressore può presentare le proprie controdeduzioni al Presidente del Consorzio. Il presidente provvede in ordine all’applicazione della sanzione nei successivi trenta giorni.
Nel caso che l’infrazione comporti un’alterazione dei luoghi, il Presidente del Consorzio, indipendentemente dalle procedure di cui ai precedenti commi, ordina l’immediata sospensione delle opere o delle attività e fissa un termine per la riduzione in pristino. Scaduto inutilmente tale termine, il Presidente dispone la esecuzione in danno dei lavori di ripristino. Il provvedimento di sospensione e di assegnazione del termine è comunicato per conoscenza all’amministrazione comunale territorialmente interessa ta ed è notificato nelle forme e ai soggetti di cui all’Sito esternoarticolo 26, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , modificato dall’Sito esternoarticolo 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765 . Si applica inoltre, in quanto compatibile, la norma di cui al sesto comma del citato articolo 26.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere eseguite in difetto di nulla-osta ai sensi dell’articolo 6.
Art. 10
Alle spese per il finanziamento e l’attività del Consorzio si provvede con:
1) i contributi degli enti che partecipano al Consorzio;
2) un fondo di dotazione iniziale conferito dalla Regione nella misura di L. 50.000.000 al quale si provvede con la disponibilità del cap. 20250 "Fondo di dotazione una tantum al Consorzio del parco naturale della Maremma" che viene istituito con la variazione a bilancio di cui al presente articolo.
4) le entrate derivanti da rendite patrimoniali, lasciti, donazioni, da servizi di attività e da sanzioni amministrative.
Art. 11
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1975 è introdotta la seguente variazione:
omissis
Art. 12
La spesa derivante dal punto n. 3 dell’articolo 10 della presente legge farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nel bilancio di previsione per l’anno 1976 al Tit. I - Spese correnti; Sez. 4ª - Interventi in campo economico; Rubr. 2ª - Agricoltura; con la seguente denominazione: "Contributo al Consorzio del parco naturale della Maremma".
Per gli anni successivi al 1976 la spesa farà carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.
Art. 13
In relazione alle esigenze di tutela di cui all’articolo 1 ed in attesa dell’approvazione del piano territoriale di coordinamento previsto dall’art. 5, all’interno del parco sono individuate le seguenti aree tipologiche, secondo la delimitazione di cui all’allegato A della presente legge:(3)

Allegato omesso nella presente raccolta.

a) area prevalentemente forestale e palustre (Zona 1);
b) area prevalentemente agricola (Zona 2).
Art. 14
Fino all’entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento, e in carenza di esso, per un periodo non eccedente i cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, è vietata nel territorio del parco ogni trasformazione morfologica, vegetazionale, colturale e dell’aspetto faunistico, nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento ambientale.
È vietata altresì ogni attività edificatoria limitatamente all’area di cui alla lett. a) del presente articolo. Sono consentite attività edificatorie dall’interno dell’area di cui alla lett. b) del precedente articolo, purché in conformità alle vigenti disposizioni e nel rispetto dei vincoli previsti al primo comma.
Prima dell’approvazione dei piani di gestione, il Consorzio può emanare regolamenti provvisori aventi gli stessi effetti dei piani nella osservanza delle stesse procedure per essi previste.
Nelle more dell’approvazione delle varianti ai locali strumenti urbanistici, in attuazione delle direttive del piano territoriale di coordinamento, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi del primo e secondo comma per le aree di cui alla lett. b) dell’art. 13, si applicano anche nelle aree esterne al parco individuate dall’allegato A) della presente legge Tale salvaguardia decorre dall’entrata in vigore della legge stessa e non potrà comunque eccedere i cinque anni successivi.
Senza pregiudizio per i provvedimenti e le sanzioni previste dalle vigenti leggi, nel caso di infrazione ai divieti di cui al primo, secondo e quarto comma del presente articolo, si applicano le disposizioni dell’art. 9. Per le aree esterne al parco individuate ai sensi del quarto comma, l’organo competente per i provvedimenti di cui all’art. 9 è il Sindaco del Comune territorialmente interessato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Così sostituito con L.R. 14 gennaio 1977, n. 3 , art. 1 (pubblicata nel BU 21 gennaio 1977, n. 3, parte prima). Con la stessa legge si è stabilito che l’erogazione del contributo annuale è disposta con provvedimento del Consiglio regionale previa presentazione da parte della Giunta di una relazione annuale sullo stato degli adempimenti di cui alla presente legge e sulla situazione generale del parco.

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Il contributo per l’esercizio 1976 è stato determinato, con l’art. 2 della citata L.R. 14 gennaio 1977, n. 3 , in L. 136.000.000.

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Allegato omesso nella presente raccolta.

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Alla data di pubblicazione dello Statuto degli Enti Istituti con L.R. 16 marzo 1994, n. 24 , gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono da considerare abrogati, vedi art. 32, comma 4 della L.R. n. 24/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.