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Legge regionale 5 giugno 1975, n. 65

Istituzione del Parco naturale della Maremma.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 13 giugno 1975

Art. 8
Il Consorzio promuove l’espropriazione di terreni o di immobili necessari per la realizzazione delle finalità del parco, ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Il Consorzio può acquisire beni immobili anche in base a rapporti contrattuali e, in generale, stipulare contratti ed accordi, nonché mutui, ritenuti opportuni per la realizzazione delle finalità del parco.
I terreni ed i beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Consorzio.
Art. 9
Senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle vigenti leggi a chiunque violi le prescrizioni poste a tutela del parco dal piano territoriale di coordinamento, dai piani di gestione o dai regolamenti emanati dal Consorzio si applica una sanzione amministrativa da un minimo di L. 10 mila ad un massimo di L. 5.000.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni ed ai precedenti di chi le ha commesse.
Delle violazioni è redatto apposito processo verbale, copia del quale è immediatamente consegnata al trasgressore, ovvero comunicata allo stesso entro trenta giorni con lettera raccomandata.
Nei quindici giorni successivi alla contestazione della infrazione, il trasgressore può presentare le proprie controdeduzioni al Presidente del Consorzio. Il presidente provvede in ordine all’applicazione della sanzione nei successivi trenta giorni.
Nel caso che l’infrazione comporti un’alterazione dei luoghi, il Presidente del Consorzio, indipendentemente dalle procedure di cui ai precedenti commi, ordina l’immediata sospensione delle opere o delle attività e fissa un termine per la riduzione in pristino. Scaduto inutilmente tale termine, il Presidente dispone la esecuzione in danno dei lavori di ripristino. Il provvedimento di sospensione e di assegnazione del termine è comunicato per conoscenza all’amministrazione comunale territorialmente interessa ta ed è notificato nelle forme e ai soggetti di cui all’Sito esternoarticolo 26, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , modificato dall’Sito esternoarticolo 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765 . Si applica inoltre, in quanto compatibile, la norma di cui al sesto comma del citato articolo 26.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere eseguite in difetto di nulla-osta ai sensi dell’articolo 6.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Così sostituito con L.R. 14 gennaio 1977, n. 3 , art. 1 (pubblicata nel BU 21 gennaio 1977, n. 3, parte prima). Con la stessa legge si è stabilito che l’erogazione del contributo annuale è disposta con provvedimento del Consiglio regionale previa presentazione da parte della Giunta di una relazione annuale sullo stato degli adempimenti di cui alla presente legge e sulla situazione generale del parco.

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Il contributo per l’esercizio 1976 è stato determinato, con l’art. 2 della citata L.R. 14 gennaio 1977, n. 3 , in L. 136.000.000.

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Allegato omesso nella presente raccolta.

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Alla data di pubblicazione dello Statuto degli Enti Istituti con L.R. 16 marzo 1994, n. 24 , gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono da considerare abrogati, vedi art. 32, comma 4 della L.R. n. 24/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.