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Legge regionale 5 giugno 1975, n. 65

Istituzione del Parco naturale della Maremma.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 13 giugno 1975

Art. 5
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consorzio del parco naturale della Maremma, sentiti i Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello, sottopone all’approvazione del Consiglio regionale un piano territoriale di coordinamento riguardante l’area del parco e i rimanenti territori dei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello.
Trascorso infruttuosamente il termine di cui al primo comma, la Regione provvede direttamente, sentiti i Comuni interessati alla redazione e all’approvazione del piano.
Relativamente all’area del parco di cui all’articolo 2, le previsioni del piano territoriale di coordinamento e le relative norme di attuazione sono immediatamente efficaci e vincolanti e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi dai locali strumenti urbanistici.
Per le aree esterne al parco, i Comuni interessati sono tenuti ad uniformare i rispettivi strumenti urbanistici alle direttive del piano territoriale di coordinamento.
Qualora, entro un anno dall’entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento, i Comuni non provvedano ai sensi del precedente comma, la Regione esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all’Sito esternoarticolo 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e le successive modificazioni con la legge regionale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Così sostituito con L.R. 14 gennaio 1977, n. 3 , art. 1 (pubblicata nel BU 21 gennaio 1977, n. 3, parte prima). Con la stessa legge si è stabilito che l’erogazione del contributo annuale è disposta con provvedimento del Consiglio regionale previa presentazione da parte della Giunta di una relazione annuale sullo stato degli adempimenti di cui alla presente legge e sulla situazione generale del parco.

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Il contributo per l’esercizio 1976 è stato determinato, con l’art. 2 della citata L.R. 14 gennaio 1977, n. 3 , in L. 136.000.000.

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Allegato omesso nella presente raccolta.

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Alla data di pubblicazione dello Statuto degli Enti Istituti con L.R. 16 marzo 1994, n. 24 , gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono da considerare abrogati, vedi art. 32, comma 4 della L.R. n. 24/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.