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Legge regionale 5 giugno 1975, n. 65

Istituzione del Parco naturale della Maremma.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 13 giugno 1975

Art. 3
Alla gestione e all’amministrazione del parco è provvisoriamente preposto il Consorzio per l’istituzione del parco della Maremma.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consorzio muterà i propri fini ai sensi dell’articolo 1 ed assumerà la denominazione di Consorzio del parco naturale della Maremma.
Il nuovo statuto prevederà come organi del Consorzio:
- il Presidente;
- il Consiglio.
Prevederà altresì l’istituzione di un comitato scientifico, di un direttore del parco, degli uffici tecnico-scientifici occorrenti per l’attuazione delle finalità del parco.
Il Consiglio è composto da tre rappresentanti della Provincia di Grosseto, di cui uno designato dalla minoranza; da tre rappresentanti per ciascuno dei Comuni di Grosseto, Magliano in Toscana ed Orbetello, di cui uno designato dalla minoranza; da un rappresentante dell’Opera nazionale combattenti. Come rappresentanti degli enti locali possono essere nominati membri estranei ai consigli degli enti stessi.
Il comitato scientifico esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del presidente e del consiglio del Consorzio. Esso è composto da sette esperti, nominati dal consiglio del consorzio in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche e ambientali.
I detti esperti sono nominati:
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Firenze, su proposta del relativo Consiglio della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Pisa, su proposta del relativo Consiglio della Facoltà di Scienza Matematiche, Fisiche e Naturali;
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Siena, su proposta del relativo Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Firenze, su proposta del relativo Consiglio della facoltà di Scienze Agrarie e Forestali;
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dall’Università degli Studi di Pisa, su proposta del relativo Consiglio della Facoltà di Scienze Agrarie;
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- uno sulla base di una terna di nomi indicata dal Consiglio provinciale di Grosseto.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Così sostituito con L.R. 14 gennaio 1977, n. 3 , art. 1 (pubblicata nel BU 21 gennaio 1977, n. 3, parte prima). Con la stessa legge si è stabilito che l’erogazione del contributo annuale è disposta con provvedimento del Consiglio regionale previa presentazione da parte della Giunta di una relazione annuale sullo stato degli adempimenti di cui alla presente legge e sulla situazione generale del parco.

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Il contributo per l’esercizio 1976 è stato determinato, con l’art. 2 della citata L.R. 14 gennaio 1977, n. 3 , in L. 136.000.000.

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Allegato omesso nella presente raccolta.

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Alla data di pubblicazione dello Statuto degli Enti Istituti con L.R. 16 marzo 1994, n. 24 , gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge sono da considerare abrogati, vedi art. 32, comma 4 della L.R. n. 24/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.