Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2

Istituzione dei tributi propri della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 30 dicembre 1971

Art. 1
1. Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario) l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile è commisurata:
a) relativamente alle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), al 50 per cento del canone di concessione;
c) relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, al 25 per cento del canone statale di concessione e del canone assunto a base di calcolo degli indennizzi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
d) relativamente alle concessioni per l’occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, al 300 per cento del canone di concessione. (11)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.

3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate o rinnovate (12)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.

dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).
4. In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), concernente l’istituzione delle autorità di sistema portuale (AdSP), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate (12)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.

dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al d.p.r. 20 marzo 1996 e alla l. 84/1994.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate (12)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1.

dalle AdSP nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Pubblicata nel BU 30 dicembre 1971, n. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con l’emanazione delle LL.RR. 18 gennaio 1980, n. 5 e 15 maggio 1980, n. 54 (pubblicate, rispettivamente, nel BU 26 gennaio 1980, n. 9, parte unica e nel BU 23 maggio 1980, n. 29, parte prima e riportate in questa stessa voce, pagg. 85 e 112) sono state abrogate le disposizioni qui contenute, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, non compatibili con le norme delle leggi suddette.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con L.r. 30 aprile 1979, n. 18 , articolo unico (pubblicato nel B.U. 4 maggio 1979, n. 23, parte prima).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Dichiarazione di urgenza ai sensi dell’ Sito esternoart. 127 della Costituzione e dell’ art. 28 dello Statuto.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art.7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.