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Legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2

Istituzione dei tributi propri della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 30 dicembre 1971

Art. 4
I proventi della imposta sono versati presso la Tesoreria della Regione.

Note del Redattore:

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Pubblicata nel BU 30 dicembre 1971, n. 28.

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Con l’emanazione delle LL.RR. 18 gennaio 1980, n. 5 e 15 maggio 1980, n. 54 (pubblicate, rispettivamente, nel BU 26 gennaio 1980, n. 9, parte unica e nel BU 23 maggio 1980, n. 29, parte prima e riportate in questa stessa voce, pagg. 85 e 112) sono state abrogate le disposizioni qui contenute, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, non compatibili con le norme delle leggi suddette.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con L.r. 30 aprile 1979, n. 18 , articolo unico (pubblicato nel B.U. 4 maggio 1979, n. 23, parte prima).

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Dichiarazione di urgenza ai sensi dell’ Sito esternoart. 127 della Costituzione e dell’ art. 28 dello Statuto.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art.7.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.