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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ")
Art. 99
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 "), è sostituito dal seguente:
"
4. Per ciascun membro di cui al comma 2, è nominato il relativo supplente, che partecipa alle
attività della commissione in assenza del titolare
.".
Art. 100
1. Dopo il comma 2 dell’'articolo 3 della l.r. 26/2012 , è aggiunto il seguente:
"
2 bis. Contestualmente alle nomine dei membri della commissione di cui all’articolo 2, comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina i supplenti dei membri di cui al comma 2 dello stesso articolo 2, scelti nell’ambito delle terne ivi previste.
".
Art. 101
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 26/2012
1. L’articolo 7 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione dell'articolo 2, comma 4, come modificato dalla legge regionale agosto 2013, n. (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013), il Presidente della Giunta regionale nomina, entro quindici giorni dall’entrata in vigore di tale comma, i supplenti scegliendoli nell'ambito delle terne di designati pervenute in occasione dell'ultima nomina dei membri effettivi.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.