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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio)
Art. 74
1. Alla lettera a) del comma 2, e al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), le parole: "
del dipartimento
" sono sostituite dalle seguenti: "
della Direzione generale
".
2. Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 67/1993 è sostituito dal seguente:
"
5. La commissione resta in carica tre anni, fatta salva l’eventuale conclusione della sessione di esami alla scadenza del triennio.
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.