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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
Art. 59
- Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004
1. L’articolo 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituito dal seguente:
"
Art. 41 - Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente
1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato al
rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 6 e 22
Sito esternodel d.lgs. 176/2011
.
2. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. L’autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 42, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4, commi 1 e 3, e dall’
articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
(Norme in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
3. La competente azienda USL espleta le funzioni di vigilanza e controllo ufficiale previste dall’articolo 46 della presente legge.
4. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP del comune competente la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni variazione significativa dell’attività.
".
Art. 60
- Inserimento dell’articolo 48 bis nella l.r. 38/2004
1. Dopo l’articolo 48 della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
Art. 48 bis - Ulteriore norma transitoria
1. La Giunta regionale, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, approva le modalità di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 41, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 49, comma 1, lettera f bis).
2. Gli esercenti di attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente già registrati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), e quelli che hanno presentato una dichiarazione di inizio attività (DIA) o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’avvio delle attività medesime, sono tenuti a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 41 nel termine di tre mesi dalla data di approvazione delle modalità di rilascio dell’autorizzazione ai sensi del comma 1.
3. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione gli esercenti di attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente continuano a svolgere la loro attività.
”.
Art. 61
"
f bis) le modalità di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 41;
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.