Menù di navigazione

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

CAPO II
- Sviluppo economico
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
Art. 46
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è sostituita dalla seguente:
"
c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Boletus Sezione Edules, Hygrophorus marzuolus o Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell’articolo 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;
".
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)
Art. 47
1. Al comma 3 quater dell'articolo 10 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole: "
all’articolo 3 bis
" sono sostituite dalle seguenti: "
al comma 3 bis
".
Art. 48
1. Al numero 3 bis) della lettera b del comma 1 dell' articolo 82 della l.r. 39/2000 , le parole: "
6 bis
" sono sostituite dalle seguenti: "
6 quinquies
".
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà di interesse agrario, zootecnico e forestale)
Art. 49
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà di interesse agrario, zootecnico e forestale), è sostituito dal seguente:
"
2. Il programma d’intervento, nel quale sono stabilite le attività e le iniziative che si ritiene necessario attivare e incentivare, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione, è definito nel piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla
legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
(Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
".
Art. 50
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 64/2004 , dopo le parole: "
su proposta
" sono inserite le seguenti: "
dell’ente Terre regionali toscane di cui alla
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
(Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla
l.r. 39/2000
, alla
l.r. 77/2004
e alla
l.r. 24/2000
),
".
Art. 51
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 64/2004 le parole: "
la competente struttura della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
l’ente Terre regionali toscane
".
Art. 52
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 64/2004 le parole: "
dalla competente struttura della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall'ente Terre regionali toscane
".
2. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 64/2004 le parole: "
alla competente struttura della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'ente Terre regionali toscane
".
Art. 53
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 64/2004 le parole: "
dalla competente struttura della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall'ente Terre regionali toscane
".
2. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 64/2004 le parole: "
la competente struttura della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
l’ente Terre regionali toscane
".
Art. 54
- Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 64/2004
1. L’articolo 10 della l.r. 64/2004 è abrogato.
Art. 55
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 64/2004
1. L’articolo 13 della l.r. 64/2004 è sostituito dal seguente:
"
Art. 13 - Norma finanziaria
1. La presente legge è finanziata, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAF.
"
Art. 56
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 64/2004 le parole: "
regionale di cui all’articolo 10
" sono sostituite dalla seguente: "
nazionale
".
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Art. 57
Abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.