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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 94
1. Al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 21 ter della l.r. 20/2006 le parole: "
delle AATO, o del soggetto che assumerà le relative funzioni
," sono sostituite dalle seguenti "
dell’AIT
".
2. Al comma 6 e al comma 7 dell’articolo 21 ter della l.r. 20/2006 le parole: "l’AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni," sono sostituite dalle seguenti: "l’AIT".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.