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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 81
1. Nella rubrica dell’articolo 12 bis della l.r. 91/1998 le parole "
per usi diversi da quello idropotabile
" sono sostituite dalle seguenti: "
per tutti gli usi
".
2. Il comma 2 dell’articolo 12 bis della l.r. 91/98 è sostituito dal seguente:
"
2. La Giunta regionale, sentite le autorità di bacino, emana uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi.
".
3. Alla fine della lettera c) del comma 4 dell’articolo 12 bis della l.r. 91/98 sono aggiunte le parole: "
, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 119, comma 2, e
Sito esternoarticolo 154, comma 3, del d. lgs. 152/2006 ".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.