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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 8
"
a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di
unione dei comuni
di cui all'
articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema
del autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
"

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.