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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 68
- Sostituzione dell'articolo 108 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 108 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"
Art. 108 - Patrimonio, contabilità e contratti
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, la gestione del patrimonio,
l'ordinamento contabile e l'attività contrattuale degli ESTAV sono disciplinati dal titolo VIII.
2. Il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale
sono adottati sulla base del programma pluriennale e del programma annuale di attività che esplicitano i contenuti funzionali dei servizi svolti e le loro prospettive di sviluppo nei periodi considerati. Nell'elaborazione dei programmi di attività gli ESTAV si conformano agli indirizzi eventualmente impartiti dalla Giunta regionale.
3. Il direttore generale dell'ESTAV adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio economico preventivo annuale, corredati dei programmi di cui al comma 2, entro il 15 novembre di ogni anno e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta regionale. La Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.
4. Il direttore generale dell'ESTAV adotta il bilancio di esercizio entro il 15 aprile di
ogni anno e lo trasmette, entro il 30 aprile, alla Giunta regionale, che lo approva entro il 31 maggio. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione consuntiva sull'attività svolta, nonché la relazione del collegio sindacale.
5. I bilanci sono pubblicati integralmente sul sito internet della Regione entro sessanta giorni dalla data della loro approvazione.
6. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli atti di bilancio, qualora riscontri carenze documentali oppure ritenga necessaria la correzione, integrazione o modifica dei dati contenuti, assegna al direttore generale dell'azienda un termine non superiore a quindici giorni per effettuare le integrazioni o modifiche richieste, nonché l'eventuale riadozione del bilancio.
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.