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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 65
1. L’art. 59 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
"
Art. 59 bis - Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per la
dirigenza del ruolo sanitario.
1. L’incarico di direzione di struttura complessa è conferito ai dirigenti del ruolo sanitario in possesso dei requisiti di cui al
Sito esternod.p.r. 484/1997
dal direttore generale dell’azienda sanitaria o di altro ente del servizio sanitario regionale, previo avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’azienda o ente.
2. Nell’avviso di cui al comma 1, sono esplicitate le specificità proprie del posto da ricoprire, evidenziando la tipologia di attività svolta nella struttura e le conseguenti caratteristiche richieste al direttore della struttura medesima.
3. La commissione di cui all’articolo 15, comma 7 bis, lettera a), del decreto delegato seleziona i candidati sulla base della valutazione del curriculum professionale e degli esiti di un colloquio, facendo riferimento ai criteri di valutazione previsti dall’
Sito esternoarticolo 8 del d.p.r. 484/1997
.
4. Il punteggio massimo attribuibile dalla commissione al curriculum professionale e al colloquio è indicato nell’avviso di cui al comma 1.
5. Il direttore generale individua il candidato cui conferire l’incarico nell’ambito di una terna di candidati idonei predisposta dalla commissione sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Qualora il direttore generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica la normativa statale vigente.
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.