Menù di navigazione

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 40
"
a bis) non è considerata la funzione fondamentale relativa all’organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi, dalla data di affidamento del servizio da parte dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all’
articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), al gestore unico, ai sensi della
l.r. 69/2011
stessa
".
2. Il comma 4 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 , è sostituito dal seguente:
"
4. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all’articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge.
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.