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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 34
1. Al comma 8 dell’articolo 48 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: "
mancata adozione
" sono inserite le seguenti: "
del rendiconto di gestione e
".
2. Al comma 9 dell’articolo 48 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: "
bilancio di previsione,
" sono inserite le seguenti: "
del rendiconto di gestione
".
3. Al comma 10 dell’articolo 48 della l.r. 68/2011 , le parole: "
In tal caso, il costo della retribuzione del dirigente o del funzionario, oltre a quanto deve essere rimborsato per spese di missione nella misura loro riconosciuta, è rimborsato dall’unione di comuni entro trenta giorni dalla cessazione del mandato commissariale; ai fini del rimborso della retribuzione, si considera unitariamente il mese anche se il mandato commissariale è inferiore
" sono sostituite dalle seguenti: "
Al commissario è riconosciuta un’indennità pari all’indennità lorda mensile del sindaco del comune di maggior dimensione demografica costituente l’unione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute. L’indennità e le spese sono a carico dell’unione che provvede a liquidarle entro trenta giorni dalla cessazione del mandato commissariale. In caso di nomina di dirigente o funzionario di Prefettura, l’intesa può prevedere forme alternative di rimborso della retribuzione e delle spese sostenute.
".
4. Dopo il comma 11 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
11 bis. Le disposizioni relative al rendiconto di gestione di cui ai commi 8 e 9, come modificati dall’articolo 34 della legge regionale agosto 2013, n. (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013), si applicano dal 1° gennaio 2014.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.