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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 32
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
"
2 bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, se l’incompatibilità di cui al comma 1, lettera a), riguarda un sindaco, la dichiarazione di incompatibilità può essere effettuata direttamente dal sindaco medesimo. Dalla data di acquisizione al protocollo dell’unione della dichiarazione di incompatibilità, il sindaco cessa di far parte degli organi dell’unione. Si applicano i commi 3 e 3 bis.
".
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
"
3 bis. In caso di incompatibilità di un sindaco di un comune privo di giunta per
effetto di legge, il sindaco è sostituito nel consiglio e nella giunta dell’unione da un consigliere del comune non in carica nell’unione, da lui delegato in via permanente. Fino alla nomina del consigliere delegato, il consiglio e la giunta dell’unione continuano a operare in composizione ridotta. Il consigliere delegato cessa dalle cariche dell’unione nel caso di reintegro del sindaco conseguente alla
cessazione delle cause di incompatibilità accertata dal consiglio dell’unione.
".
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 , è aggiunto il seguente:
"
5 bis. Restano ferme le incompatibilità stabilite, per i componenti della giunta e del consiglio dell’unione, dalle disposizioni
Sito esternodel capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50,
Sito esternodella legge 6 novembre 2012, n. 190
), per le quali si applica la disciplina ivi prevista.
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.