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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 28
1. Il comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
6. Le leggi regionali che modificano le disposizioni del presente capo determinano, dalla data della loro entrata in vigore, la cessazione di efficacia delle norme statutarie incompatibili.
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Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.