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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 26
- Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 12 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
"
Art. 12 - Rideterminazione degli obiettivi dei singoli enti
1. Ai fini della rideterminazione, in senso migliorativo, dell'obiettivo programmatico dell'ente locale, la Giunta regionale tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:
a) sostegno alla fusione di due o più comuni;
b) riduzione dei residui passivi;
c) sostegno agli investimenti di interesse strategico regionale;
d) realizzazione di interventi legati a situazioni di emergenza, diversi da quelli esclusi dalla vigente
normativa statale;
e) trasferimento o attribuzione di funzioni;
f) riduzione del livello di indebitamento;
g) capacità di utilizzazione dei margini del patto di stabilità interno.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua fra quelli di cui al comma 1, i criteri da utilizzare nell'anno di riferimento e i parametri e le modalità per l'applicazione dei criteri medesimi. La deliberazione è adottata previa acquisizione del parere del CAL, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Decorso detto termine senza l'espressione del parere, la Giunta regionale può comunque adottare l'atto.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 2, può rideterminare gli obiettivi programmatici dei singoli enti locali nel rispetto dell'obiettivo aggregato unico, tenuto conto degli eventuali interventi compensativi di cui all'articolo 11, delle informazioni finanziarie di monitoraggio di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b) e c), delle richieste degli enti locali e della realizzazione di specifici investimenti di interesse strategico regionale.
4. La deliberazione di cui al comma 3, è comunicata tempestivamente agli enti locali interessati, che provvedono ad adeguare la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati. La deliberazione è altresì trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Le richieste degli enti locali di modifica, in senso peggiorativo o migliorativo, del proprio obiettivo programmatico, devono pervenire alla Giunta regionale entro il termine previsto dalla deliberazione di cui al comma 2.
6. L'ente locale non può utilizzare la rideterminazione in senso migliorativo dell'obiettivo programmatico a copertura di spesa corrente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per quanto non diversamente stabilito dalle leggi dello Stato, cui la Regione sia tenuta a dare attuazione.
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.