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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 16
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 sono aggiunte le parole: “
per gli anni maturati successivamente al 1° gennaio 2013. Per gli anni precedenti, tale importo è determinato senza tenere conto della riduzione del dieci per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006).
”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 sono aggiunte le parole: “
Tale procedura si applica anche per la determinazione degli anni maturati entro il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data funzionali alla definizione degli importi di cui al comma 1.
”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 è aggiunto il seguente:
5 bis. Il soggetto avente diritto può richiedere l’erogazione anticipata di parte dell’indennità di fine mandato nella misura non superiore all’ammontare del 70 per cento di quanto maturato al momento della richiesta. L’erogazione è conseguente alle accertate disponibilità di bilancio.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.