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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 12
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) le parole: “Sito esternoarticolo 15, comma 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55
(Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall’
Sito esternoarticolo 2 della legge 18 gennaio 1992, n. 16
(Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali,
” sono sostituite dalle seguenti: “Sito esternoarticolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
(Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190
),
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 3/2009 le parole: “
a norma della
Sito esternol. 55/1990 ” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 235/2012 ”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.