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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 118
- Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 6 febbraio 1984, n. 8 (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indispensabile. Modifiche all’art.1 della l.r. 30 dicembre 1971, n.2 ) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
b) legge regionale 21 marzo 2006, n.11 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n.52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (CSPO). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 1993, n.269 ) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO);
c) gli articoli da 20 a 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n.9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.