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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 116
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 53 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
"
5 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del
Presidente o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3.
".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.