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Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 103
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l. r. 80/2012 la parola: “
medesimo
” è sostituita dalla seguente “
ciascun
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 80/2012 è sostituito dal seguente:
5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo adotta e lo invia al Consiglio
regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all’approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.”

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.