Menù di navigazione

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 47

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 14 agosto 2013

Art. 101
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 26/2012
1. L’articolo 7 della l.r. 26/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione dell'articolo 2, comma 4, come modificato dalla legge regionale agosto 2013, n. (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013), il Presidente della Giunta regionale nomina, entro quindici giorni dall’entrata in vigore di tale comma, i supplenti scegliendoli nell'ambito delle terne di designati pervenute in occasione dell'ultima nomina dei membri effettivi.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.