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Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

Norme sul sistema delle autonomie locali.

Bollettino Ufficiale n. 62, parte prima, del 28 dicembre 2011

TITOLO IV
- Riordino di enti
CAPO I
- Norme sulla fusione di comuni
Art. 62
- Norme generali
1. Al fine di consolidare e sviluppare i processi aggregativi dei comuni in funzione del riordino e della semplificazione istituzionale, la Regione promuove la fusione di comuni, in particolare dei comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
2. Due o più comuni contermini, facenti parte della medesima provincia, che, d'intesa tra di loro, esprimono la volontà di procedere alla loro fusione, possono richiedere alla Giunta regionale di presentare la proposta di legge di fusione. Nella richiesta, i comuni evidenziano le consultazioni e i processi partecipativi eventualmente svolti sulla proposta di fusione e i loro esiti. La Giunta regionale valuta la proposta formulata dai comuni e, se ritiene di accoglierla, presenta la proposta di legge di fusione, dando conto nella deliberazione di approvazione se sul testo è stato acquisito l’avviso favorevole dei sindaci, compresa l’eventuale denominazione difforme da quella proposta. (228)

Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 5.

4. Dalla data di istituzione del nuovo comune (162)

Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 27.

costituito a seguito di fusione o di incorporazione, che supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, il comune medesimo è considerato a tutti gli effetti non obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.
4 bis. Ferma restando l'applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non supera la popolazione di cui all'articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell'Sito esternoarticolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla Sito esternol. 122/2010 , a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 14, (230)

Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 5.

comma 27, lettera a). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all’articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla Sito esternol. 122/2010 , fino alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della l.r. 62/2007 . (163)

Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 27.

Art. 63
- Fusione dei comuni dell'unione
1. Al comune nato dalla fusione di tutti i comuni dell’ambito territoriale di una unione di comuni già costituita sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa, sulla base della legislazione regionale in vigore al momento dell’approvazione della legge regionale istitutiva del nuovo comune.
2. Se la legge regionale istitutiva del nuovo comune non vi provvede direttamente:
a) gli effetti di cui al comma 1 si producono a decorrere dalla data di insediamento del consiglio comunale;
b) a decorrere dalla medesima data l'unione è estinta di diritto e il comune di nuova istituzione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'unione.
3. Se la fusione coinvolge parte dei comuni di un’unione, gli effetti della fusione, compresi quelli relativi ai rapporti tra l'unione e il nuovo comune, sono stabiliti dalla legge regionale istitutiva del nuovo comune. Quando detti comuni sono tutti partecipanti all'unione, la composizione degli organi collegiali dell'unione è corrispondentemente ridotta, e il sindaco e i rappresentanti del nuovo comune partecipano agli organi dell'unione in sostituzione dei sindaci e dei rappresentanti dei comuni originari.
Art. 64
- Contributi per fusioni e incorporazioni
1. In caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione è concesso, a decorrere dall’anno solare in cui è prevista l’elezione del nuovo consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e comunque non superiore a euro 1.000.000,00.(122)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 21.

La legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione può stabilire un contributo maggiore in presenza di almeno due parametri tra quelli di seguito indicati:
a) popolazione del comune risultante dalla fusione superiore a 10.000 abitanti, a condizione che almeno uno dei comuni interessati alla fusione o incorporazione risulti già obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
b) classe di virtuosità riconosciuta ad almeno un comune interessato alla fusione o incorporazione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 ; (108)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 36.

c) almeno due comuni in situazione di disagio beneficiari del contributo di cui all'articolo 82. (23)

Comma così sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49, art. 7.

1 bis. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono considerati i comuni già beneficiari del contributo del presente articolo. (109)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 36.

1 ter. Per comune originario si intende il comune già costituito alla data dell’entrata in vigore della presente legge. Sono pertanto esclusi da questa definizione tutti i comuni istituiti successivamente a tale data mediante fusione di comuni preesistenti. (109)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 36.

1 quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:
a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l’incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno tre (201)

Parola così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 12.

comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti; (202)

Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 12.

c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A. (164)

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 28.

1 quinques. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali. (164)

Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 28.

2. (123)

Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 21.

Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo di cui al comma 1, questo è ridotto proporzionalmente.
Art. 65
- Contributi ai comuni in situazione di maggiore disagio
1. In caso di fusione o di incorporazione, che coinvolgano un comune rientrante tra quelli beneficiari del contributo di cui all'articolo 82, il contributo di cui all'articolo medesimo spetta al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione.
2. Ai fini del comma 1, si considera il comune rientrante nella graduatoria vigente al momento dell'approvazione della legge di fusione o di incorporazione.
CAPO II
- Disposizioni sulle comunità montane
SEZIONE I
- Disposizioni generali
Art. 66
- Estinzione delle comunità montane
1. Le comunità montane, esistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono estinte a seguito di trasformazione in unioni di comuni o di mancata trasformazione, nei termini e con le modalità del presente capo. La Giunta regionale, decorso il termine di cui all'articolo 71, comma 1, informa il Consiglio sui provvedimenti di estinzione adottati o da adottarsi per effetto della trasformazione o della mancata trasformazione.
2. Il presente capo disciplina altresì gli effetti derivanti dall'estinzione.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del TUEL.
SEZIONE II
- Estinzione a seguito di trasformazione in unione di comuni
Art. 67
- Trasformazione della comunità montana in unione di comuni
1. I comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni (165)

Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22, art. 29.

.
2. L’unione deve essere costituita dalla maggioranza dei comuni dell’ambito territoriale della comunità montana. Lo statuto deve prevedere che l'unione eserciti, nel termine stabilito dall'articolo 57, comma 1, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 55, commi 2 e 4, nei casi ivi previsti, ovvero le funzioni che costituiscono il requisito minimo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), della l.r. 37/2008 .
3. L'unione, entro il centottantesimo (4)

Parola così sostituita con l.r. 11 aprile 2012, n. 14, art. 1.

giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento degli organi.
4. Il presidente dell'unione comunica al Presidente della Giunta regionale che l'unione è operativa e che gli adempimenti di cui al comma 3 sono stati effettuati.
5. Il Presidente della Giunta regionale, acquisita la comunicazione di cui al comma 4, completa della descrizione degli adempimenti effettuati, e verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, con proprio decreto dichiara estinta la comunità montana.
Art. 68
- Effetti dell'estinzione
1. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, l’unione di comuni succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta; l’unione, fino al definitivo riordino delle funzioni, subentra, altresì, ad ogni effetto, nell’esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti o assegnati alla comunità montana allo stesso titolo per il quale sono esercitati dalla comunità montana sulla base della legge regionale vigente al momento dell’estinzione ed esclusivamente per il territorio già di competenza della comunità montana estinta, quantunque all'unione partecipino parte dei comuni della comunità montana estinta, compresi le funzioni e i servizi che la legge regionale prevede siano esercitati dalla comunità montana, sullo stesso ambito territoriale o su un territorio diverso, sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale o di atti convenzionali con i comuni.
2. Il subentro dell’unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all’unione medesima; in particolare, l’unione subentra nelle funzioni che risultano già attribuite alla comunità montana ai sensi dell’articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), per la cui disciplina si applicano le disposizioni del medesimo articolo 53.
3. Il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana estinta, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto autonomie locali, è alla stessa data trasferito all’unione. L’unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in corso presso la comunità montana alla stessa data. L’unione subentra nell’esercizio delle funzioni e dei servizi associati dei comuni di cui la comunità montana è responsabile al momento della sua estinzione.
4. L'unione provvede all'approvazione del rendiconto della gestione della comunità montana relativi agli anni 2011 e 2012.
Art. 69
- Disciplina dei rapporti tra unione e comuni non associati per casi particolari
1. L’unione dei comuni costituita ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 37/2008 e dell’articolo 67 della presente legge, che subentra ad una comunità montana senza la partecipazione di tutti i comuni già appartenenti alla comunità montana stessa, effettua, con gli idonei supporti tecnici, una ricognizione ed una stima del valore dei beni immobili e delle partecipazioni societarie provenienti dalla disciolta comunità montana, a suo tempo acquisiti con il concorso del comune non aderente all’unione.
2. L’atto di ricognizione e di stima è trasmesso alla Giunta regionale che, sentito il comune interessato, delibera in via definitiva in merito a tale atto.
3. In caso di dismissione dei beni immobili o delle partecipazioni societarie di cui al comma 1, cui non faccia seguito, entro i sei mesi successivi, il reinvestimento dei proventi a favore dell’unione, il comune non aderente a quest’ultima ha diritto alla quota parte del ricavato, salvo la detrazione delle spese di manutenzione o di miglioria apportate ai beni immobili.
Art. 70
- Assegnazione di risorse e continuità amministrativa
1. Il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di cui all'articolo 67, comma 5, provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione all’unione delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana.
2. Ove necessario, può dettare disposizioni per assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra la comunità montana estinta e l’unione di comuni e l’ordinato svolgimento delle funzioni in corso. Il decreto può altresì stabilire modalità e differire termini per la decorrenza dell’estinzione della comunità montana e degli effetti di cui all'articolo 68.
3. Il decreto di estinzione e il decreto di cui al comma 2 costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
4. Copia del decreto di estinzione è trasmesso dalla Regione al Ministero dell'interno ai fini dell'applicazione dell'Sito esternoarticolo 2 bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 dicembre 2008, n. 189 .
SEZIONE III
- Estinzione per mancata trasformazione in unione di comuni
Art. 71
- Deliberazione di scioglimento e di avvio del procedimento di estinzione
1. Se è decorso il termine di cui all'articolo 67, comma 3, senza che i comuni abbiano provveduto a costituire l'unione di cui al medesimo articolo 67 e ad insediarne gli organi, la Giunta regionale delibera lo scioglimento della comunità montana e avvia il procedimento di estinzione dell'ente provvedendo alla nomina di un commissario straordinario.
2. Dalla data di adozione della deliberazione di nomina del commissario, gli organi di governo della comunità montana e il revisore dei conti decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
3. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
4. L'ente continua ad operare secondo le disposizioni della presente sezione fino alla sua estinzione.
Art. 72
- Commissario straordinario
1. E’ nominato commissario straordinario il presidente della provincia cui appartengono i comuni che fanno parte della comunità montana. Il presidente della provincia può richiedere che, al suo posto, sia nominato commissario l’assessore provinciale o il dirigente o il funzionario o il segretario generale, in servizio o in quiescenza, da lui indicati.
2. Il commissario predispone il piano di successione e di subentro di cui all'articolo 73 ed esercita con propri decreti, fino alla data stabilita dal decreto di estinzione dell’ente e in conformità a quanto indicato dall’atto di nomina o da atti aggiuntivi, ogni potere di governo della comunità, compresi i poteri di organizzazione, regolamentari, di straordinaria amministrazione e di liquidazione delle attività e delle passività, anche in deroga allo statuto dell'ente.
3. Ai fini della corretta gestione dell'ente fino all'estinzione, il commissario stabilisce, ove occorra, le risorse che ciascun comune interessato è tenuto ad erogare all'ente per le spese di gestione delle funzioni e dei compiti esercitati, secondo la ripartizione prevista dallo statuto o dagli atti che regolano i rapporti in essere, e, in assenza, in proporzione diretta alla popolazione residente di ciascun comune.
4. Il commissario può richiedere l'accesso al fondo di anticipazione di cui all'articolo 45. In tal caso, la concessione può essere disposta fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è subordinata all'autorizzazione della provincia; i commi 3 e 5 dell'articolo 45 stesso si applicano nei confronti della provincia.
5. Per lo svolgimento delle suddette attività il commissario si avvale, di norma, delle strutture della comunità montana e, su disposizione del presidente della provincia, del personale di questa.
6. L'incarico di commissario comporta l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri stabiliti dalla presente sezione. Gli atti del commissario sono imputati alla comunità montana.
7. Al commissario spetta il rimborso delle spese sostenute, nella misura e nei limiti già previsti per il presidente della comunità montana. Al commissario, salvo che rivesta la carica di presidente o di assessore della provincia, è altresì attribuita un’indennità forfetaria, per tutto il mandato commissariale, nella misura stabilita dalla deliberazione di nomina, comunque non superiore all'indennità spettante per sei mesi al sindaco di un comune con popolazione pari a quella complessiva dei comuni della comunità montana. Dette spese sono a carico del bilancio della comunità montana. In caso di sostituzione del commissario, l'indennità spettante è suddivisa assegnando il settanta per cento al commissario che ha trasmesso il piano di successione e subentro ai sensi dell'articolo 74 e assegnando la restante quota ai commissari che hanno esercitato il mandato, in proporzione al periodo in cui sono stati in carica dal momento dell'insediamento.
8. Il commissario cessa dalla carica dalla data in cui opera l’estinzione della comunità montana, salvo che per l'eventuale approvazione del rendiconto della gestione dell'ente relativo agli anni 2011 e 2012.
9. Alle attività commissariali di cui alla presente sezione non si applicano le disposizioni della l.r. 53/2001 .
Art. 73
- Piano di successione e subentro
1. Il commissario straordinario predispone, nei termini e secondo le direttive stabilite nell'atto di nomina o in atti aggiuntivi, un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate dall’ente, che individua distintamente:
a) lo stato patrimoniale;
b) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni in materia di foreste ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e dei relativi atti di programmazione, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime; il personale con contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) “Addetti agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria”;
c) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura di competenza della comunità montana, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime;
d) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti allo svolgimento di compiti e funzioni affidati dalla provincia, o inerenti agli interventi di difesa del suolo finanziati dallo Stato, dalla Regione o dalla provincia, o relativi alla gestione degli interventi e dei progetti realizzati con le risorse del fondo per la montagna o con risorse dell'Unione Europea; le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; il personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime;
e) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall’eventuale esercizio delle funzioni in materia di bonifica ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all’esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio dei compiti e delle funzioni medesimi;
f) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti all'esercizio associato di funzioni di comuni di cui la comunità montana risulta responsabile; le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie; il personale, dipendente a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, distaccato, comandato o trasferito dai comuni associati per l'esercizio di dette funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio delle funzioni medesime;
g) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti all’affidamento di compiti e funzioni di comuni, diversi dalle gestioni associate di cui alla lettera f); le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano detti affidamenti; il personale, dipendente a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, distaccato, comandato o trasferito dai comuni affidatari per l'esercizio di detti compiti e funzioni;
h) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, non rientranti nei rapporti di cui alle lettere da b) a g), conseguenti allo svolgimento di compiti e funzioni di cui risultano beneficiari i comuni o connessi ad opere o a servizi realizzati nel territorio comunale a prevalente vantaggio della popolazione di uno o più comuni, e quelli conseguenti alla gestione di compiti e funzioni che la comunità montana ha volontariamente assunto per lo sviluppo delle comunità locali o per effetto di convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati; le attività e le passività derivanti da detto esercizio e i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo; le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano i rapporti; il personale, dipendente a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, distaccato, comandato o trasferito dai comuni affidatari per l'esercizio di detti compiti e funzioni; il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio dei compiti e delle funzioni medesimi;
i) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, conseguenti allo svolgimento degli altri compiti, funzioni e attività esercitati dall’ente, le attività e le passività derivanti da detto esercizio, i beni e le risorse strumentali necessari per il loro svolgimento; il patrimonio non rientrante tra i beni e le risorse strumentali di cui alle lettere da b) a h);
j) il personale, dipendente dalla comunità montana, a tempo indeterminato o determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, non rientranti tra quelli di cui alle lettere da b) ad h); il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in corso presso la comunità montana, non rientranti tra quelli di cui alle lettere da b) ad h);
k) la proposta di organizzazione delle sedi istituzionali della comunità montana, concordata con la provincia, per la gestione di dette sedi in relazione alla prevalente successione della provincia nei rapporti di lavoro in essere; la proposta può prevedere la successione della provincia nella proprietà o nel contratto di locazione o nel possesso o nella detenzione dei beni ad altro titolo, ovvero altre modalità di gestione che garantiscano, anche in via transitoria, la continuità delle prestazioni di lavoro del personale trasferito;
l) il prospetto riassuntivo dei mutui coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato dallo Stato, distinti per funzioni cui sono connessi.
2. Il commissario provvede all’individuazione del personale e alla formulazione della proposta di organizzazione delle sedi, di cui al comma 1, alla lettera k), tenendo conto delle intese di cui all’articolo 78 eventualmente intervenute.
Art. 74
- Presa d'atto e provvedimento di estinzione
1. Entro la data stabilita dalla deliberazione di nomina, il commissario trasmette il piano alla Giunta regionale per la presa d'atto.
2. La Giunta regionale può indicare le ulteriori operazioni che devono essere compiute per l’eventuale integrazione del piano, quando da questo non possano trarsi tutti gli elementi per l'adozione dei decreti del Presidente della Giunta regionale previsti dalla presente sezione.
3. La presa d'atto della Giunta regionale non implica valutazioni di merito o di legittimità sul contenuto del piano.
4. La presa d'atto della Giunta regionale, con allegato il piano di successione e subentro, è trasmessa ai sindaci dei comuni della comunità montana e ai sindaci dei comuni che, secondo il piano, risultano interessati alla successione.
5. Effettuata la presa d'atto, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara estinta la comunità montana.
Art. 75
- Effetti dell'estinzione
1. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, la provincia subentra nell’esercizio delle funzioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell’estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia. La provincia succede, altresì, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), compresi i beni e le risorse strumentali connessi, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo 73, comma 1, lettera k).
2. Il personale di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c), d) e j), salvo il personale dirigente a tempo determinato, è alla stessa data trasferito alla provincia, secondo le indicazioni del piano. Il personale con contratto collettivo nazionale di lavoro “Addetti agli interventi di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” continua a svolgere le attività presso l’ente destinatario secondo le norme contrattuali in essere.
3. Fino a quando la provincia non dispone diversamente, anche a seguito delle consultazioni e degli accordi con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali previsti dal vigente ordinamento, le strutture amministrative e operative della comunità montana, il cui personale è trasferito ai sensi del presente articolo, operano, anche in deroga alle norme regolamentari vigenti nell'ente, come strutture distaccate nell'ambito dell'organizzazione della provincia medesima, presso il luogo stabilito dal decreto di estinzione, come individuato ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera k); ai dipendenti continuano ad applicarsi i trattamenti e le norme contrattuali in essere.
4. A decorrere dalla data di estinzione della comunità montana, i comuni succedono, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 73, comma 1, lettere f), g), h) e i), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo 73, comma 1, lettera k). La successione dei comuni opera secondo quanto previsto dagli atti che regolano i rapporti o che individuano i comuni interessati e le quote di compartecipazione alle spese, e, in mancanza, per ciascuno dei rapporti medesimi e per i comuni in ciascuno di essi coinvolti, secondo le regole della solidarietà attiva e passiva ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”). Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano altresì verso tutti i comuni partecipanti all'ente, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti a comuni determinati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai comuni che, alla data di estinzione della comunità montana, sono parte dei rapporti in corso o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorché essi non facciamo parte della comunità medesima.
5. Salvo il personale dirigente a tempo determinato, il personale di cui all'articolo 73, comma 1, lettere f), g) e h), distaccato, comandato o trasferito dai comuni alla comunità montana è riassegnato ai comuni di provenienza. Negli altri rapporti di lavoro indicati dalle lettere f) e h) del comma medesimo succede il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta; il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere, e i comuni della comunità montana estinta sono obbligati a sostenere le spese derivanti dal contratto.
6. Il decreto di estinzione può disporre diversamente dalla successione regolata ai sensi dei commi 4 e 5, su richiesta dei sindaci di tutti i comuni interessati alla successione che abbiamo a tal fine raggiunto intese o accordi per regolare in altro modo la successione tra i comuni medesimi.
7. L'accordo di cui al comma 6 può altresì stabilire che un comune sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che, per le medesime finalità, sia, per effetto dell'accordo medesimo, costituito un ufficio comune operante ai sensi dell'articolo 21, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale di cui al comma 5. In tali casi l'accordo può prevedere l'avvalimento del personale di cui al comma 2, che la provincia è tenuta a mettere a disposizione, senza oneri per i comuni, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività.
8. In assenza di accordo, il decreto di estinzione, fermo restando gli effetti successori di cui ai commi 4 e 5, individua i comuni che sono tenuti alla gestione dei rapporti e alla conclusione dei procedimenti in corso di cui all'articolo 73, comma 1, lettere g), h) e i), sulla base dei seguenti criteri:
a) è individuato il singolo comune per la gestione dei rapporti attivi e passivi in corso e dei procedimenti conseguenti allo svolgimento di compiti e funzioni connessi ad opere, servizi, interventi realizzati in via esclusiva nel suo territorio;
b) per gli altri rapporti attivi e passivi e procedimenti è individuato il comune nel quale ha sede la comunità montana estinta.
8 bis. La gestione dei rapporti di cui al comma 8, è effettuata sulla base del piano di successione e subentro e comporta, da parte del comune individuato per tale funzione, in particolare:
a) l’accertamento di ogni debito e credito costituente la massa attiva e passiva e la relativa ripartizione pro quota tra i comuni coinvolti nel rapporto cui il debito o il credito afferiscono secondo le regole previste dall’articolo 75, comma 4 ovvero, nei casi in cui ai sensi di tale disposizione devono applicarsi le regole della solidarietà attiva e passiva, l’individuazione della quota spettante a ciascun comune coinvolto nel rapporto, in proporzione alla popolazione residente quale risultante dal rendiconto di gestione approvato dai comuni nell’anno precedente a quello in corso;
b) la ripartizione delle somme che devono essere versate alla Cassa depositi e prestiti per i mutui nei quali i comuni sono succeduti, la ripartizione delle somme che devono essere versate al tesoriere dell’ente estinto, nonché delle risorse che i comuni succeduti sono tenuti a restituire agli enti finanziatori che hanno concesso contributi per opere da realizzare, per le quali non risultano adottati atti di aggiudicazione definitiva;
c) la comunicazione preventiva degli schemi degli atti da assumere ai sensi delle lettere a) e b), a tutti i comuni della disciolta unione, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione tra i comuni stessi dei crediti e dei debiti nonché in ordine alla loro eventuale estinzione; gli atti sono adottati valutate le osservazioni;
d) la gestione dei procedimenti amministrativi relativi a opere pubbliche e servizi in corso alla data del decreto di successione. (77)

Comma inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73, art. 1.

8 ter. La gestione dei rapporti di cui al comma 8, non comporta per il comune o per i comuni individuati né la riscossione né il pagamento di somme di cui risultino debitori o creditori gli altri comuni coinvolti nella successione. (77)

Comma inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73, art. 1.

9. Il decreto di estinzione provvede altresì ad individuare l’ente che gestisce in via provvisoria le funzioni di bonifica di cui articolo 73, comma 1, lettera e), fino all’individuazione, ai sensi della l.r. 34/1994 , del soggetto competente in via ordinaria. L’ente succede nei rapporti di lavoro di cui al medesimo comma 1, lettera e); il relativo personale continua a svolgere le attività secondo i trattamenti e le norme contrattuali in essere.
Art. 75 bis
- Commissario per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione (78)

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73, art. 2.

1. Il sindaco del comune individuato ai sensi dell’articolo 75, comma 8, o i sindaci dei comuni individuati ai sensi della medesima disposizione, d’intesa tra loro, possono presentare al Presidente della Giunta regionale la richiesta, adeguatamente motivata, di nominare un commissario per lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 75, comma 8 bis.
2. La richiesta può essere accompagnata dalla designazione del commissario, formulata d’intesa tra tutti i sindaci dei comuni coinvolti nella successione. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del commissario sulla base della designazione formulata.
3. In assenza della designazione, il Presidente della Giunta regionale nomina commissario il presidente della provincia al cui territorio appartiene la maggioranza dei comuni interessati dalla successione. In tal caso il presidente della provincia può richiedere che al suo posto sia nominato commissario un assessore provinciale o il segretario generale o, in deroga all’incompatibilità di cui al secondo periodo del comma 7, un dirigente o un funzionario, in servizio o in quiescenza, da lui indicato.
4. Il commissario provvede alle funzioni ed ai compiti definiti dall’articolo 75, comma 8 bis, lettere a), b), c), nonché all’individuazione dei singoli comuni tenuti all’esercizio delle funzioni di cui allo stesso articolo 75, comma 8 bis, lettera d), fermo restando, ai sensi dello stesso articolo 75, comma 8 ter, che l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta né la riscossione né il pagamento di somme di cui risultino debitori o creditori i comuni coinvolti nella successione. In particolare, né la Regione né la provincia in caso di nomina del commissario ai sensi del comma 3, rispondono in alcun modo delle riscossioni e dei pagamenti inerenti alla successione.
5. Il commissario opera con decreti dotati di immediata esecutività, i quali sono pubblicati nell'albo pretorio di ogni comune coinvolto nella successione.
6. Alla data di adozione dei singoli decreti di cui al comma 5, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni, per la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono ad ogni effetto dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative e di bilancio.
7. Il commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa in relazione all’incarico da svolgere. Non possono essere nominati i soggetti di cui all’Sito esternoarticolo 236 del d.lgs. 267/2000 , intendendosi per ente locale i comuni coinvolti nella successione dell’unione estinta.
8. Al commissario, salvo che rivesta la carica di presidente o assessore della provincia, spetta un’indennità lorda complessiva determinata per tutto il periodo dell’attività commissariale, in misura forfetaria, non superiore al compenso massimo attribuibile al presidente di commissione straordinaria di liquidazione degli enti dissestati, stabilito ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 (Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati), per comune di dimensione demografica pari a quella complessiva dei comuni di interessati alla successione. L’indennità può essere liquidata anche per frazioni mensili, calcolate in proporzione alla durata del mandato commissariale. Al commissario spetta altresì il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti del comune, tra quelli interessati, di maggiori dimensioni demografiche. Gli oneri finanziari sono a carico di tutti i comuni interessati alla successione e sono ripartiti in ragione della popolazione residente.
9. I comuni coinvolti nella successione sono tenuti ad assicurare al commissario ogni collaborazione per lo svolgimento della sua attività. Il commissario, per l’esercizio delle sue funzioni, può, sulla base di opportuni accordi con i comuni coinvolti nella successione, avvalersi delle risorse strumentali, professionali e logistiche dei comuni stessi.
Art. 75 ter
- Contributo regionale per la liquidazione (79)

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73, art. 3.

1. Successivamente al termine delle procedure di cui all’articolo 75 bis, la Giunta regionale con deliberazione può corrispondere ai comuni interessati un contributo a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per la definizione delle procedure di liquidazione, ripartito in modo proporzionale alle rispettive spese, fino all’importo massimo complessivo di euro 20.000 a valere sulle risorse stanziate per l'attuazione dell'articolo 90. In tal caso sono corrispondentemente ridotte le risorse da concedere ai sensi del medesimo articolo 90.
Art. 76
- Assegnazione di risorse e continuità amministrativa
1. Il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di estinzione della comunità montana, provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla comunità medesima. In particolare, sono assegnate alla provincia le risorse per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d). La Giunta regionale può altresì assegnare alle province, in via straordinaria nell'anno 2012, complessivamente fino al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 94 per far fronte ad eventuali difficoltà finanziarie derivanti dalla successione; in tal caso, sono proporzionalmente ridotte le risorse dell'articolo 94, da assegnare ai sensi del comma 2 dell'articolo medesimo.
2. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa tra gli enti locali interessati e l'ordinato trasferimento del personale, il decreto di estinzione della comunità montana può prevedere il differimento del termine dal quale operano l’estinzione dell’ente e gli altri effetti previsti dall'articolo 75, dettando, ove occorra, disposizioni transitorie per lo svolgimento dell’attività del commissario straordinario.
2 bis. Quando sono state richieste le integrazioni di cui all’articolo 74, comma 2, nelle more del procedimento di presa d’atto, al fine di assicurare la continuità di esercizio, da parte degli enti di cui all’articolo 75, commi 1 e 9, delle funzioni conferite dalla Regione all’ente in via di estinzione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può disporre con proprio decreto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 75, il trasferimento di dette funzioni, dei beni e delle risorse strumentali necessarie al loro esercizio e del personale dell’ente, e la conseguente assegnazione delle risorse regionali di cui al comma 1, primo e secondo periodo, dettando, ove necessario, ulteriori disposizioni per assicurare la continuità amministrativa tra gli enti interessati al subentro e alla successione. Il decreto di estinzione dà atto degli effetti che si sono già prodotti con i suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali adottati all’entrata in vigore della presente disposizione. (15)

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 32.

2 ter. Gli enti subentranti possono richiedere alla Giunta regionale la rimodulazione dei finanziamenti concessi alle comunità montane estinte, al fine di completare gli interventi o le attività in corso di realizzazione, ovvero di concludere i rapporti pendenti e di concentrare le risorse sugli interventi o sulle attività ritenuti prioritari. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni, stabilisce gli interventi e le attività prioritari da realizzare, determinando la rimodulazione dei finanziamenti già concessi. (61)

Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 22.

3. Il decreto di estinzione della comunità montana costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
4. Copia del decreto di estinzione è trasmesso dalla Regione al Ministero dell'interno ai fini dell'applicazione agli enti subentranti dell'Sito esternoarticolo 2 bis del decreto-legge 7 ottobre 2008 Sito esterno, n. Sito esterno154 , convertito dalla Sito esternolegge 4 dicembre 2008, n. 189 .
SEZIONE IV
- Disposizioni finali
Art. 77
- Obblighi dei comuni già facenti parte di comunità montane
1. Il comune già facente parte di comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che, ai sensi degli articoli 68 e 75, succedono nei rapporti della comunità montana, secondo quanto previsto dai medesimi articoli 68 e 75, e in particolare:
a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla comunità medesima;
b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il comune ha a qualsiasi titolo affidato alla comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;
c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione di cui all'articolo 75, comma 4, nei casi ivi previsti.
2. Sono fatti salvi gli accordi tra il comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 dei comuni facenti parte della comunità montana originaria restano fermi anche nei confronti di altro ente che nei medesimi rapporti subentri ai sensi di legge all'unione di comuni o alla provincia.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni facenti parte di comunità montane estinte ai sensi della l.r. 37/2008 .
Art. 78
- Intese per il trasferimento del personale e disposizioni sul personale
1. La Giunta regionale promuove il raggiungimento di intese tra le associazioni regionali rappresentative degli enti locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul processo di trasferimento del personale dalle comunità montane estinte agli enti subentranti, al fine di perseguire, nel periodo transitorio, la continuità dell’attività amministrativa e operativa e la compiuta applicazione delle norme contrattuali vigenti.
2. Il personale trasferito dalla comunità montana estinta ad altro ente secondo le disposizioni della presente legge mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata.
3. A decorrere dal trasferimento, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dalla comunità montana a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale di cui al comma 2, confluiscono nelle corrispondenti risorse degli enti che acquisiscono il relativo personale.
4. Le spese di personale a carico degli enti subentranti, anche a seguito degli accordi di cui all'articolo 75, comma 6, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, Sito esternodella Sito esternolegge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2007) e successive modificazioni e integrazioni, e all'Sito esternoarticolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 , e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 78 bis
- Disposizioni speciali per l’estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese(62)

Articolo inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59, art. 23.

1. La Comunità montana Appennino pistoiese è estinta a decorrere dal 1° dicembre 2012. Sono fatti salvi gli atti adottati, ai sensi degli articoli 71 e 72 e gli effetti da questi prodotti.
2. A decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana Appennino pistoiese, il commissario straordinario, nominato ai sensi dell’articolo 72, cessa dalle sue funzioni e la Provincia di Pistoia subentra nell’esercizio delle funzioni dell’ente estinto allo stesso titolo per il quale dette funzioni sono esercitate dalla comunità montana al momento dell’estinzione e per il territorio già di competenza della comunità montana estinta; il subentro comporta che la disciplina regionale, già applicabile all’esercizio delle funzioni della comunità montana estinta, si intende riferita alla provincia. La provincia succede, altresì, in tutti i rapporti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere da a) a j), nonché nei mutui di cui al medesimo articolo 73, comma 1, lettera l). Dalla data di estinzione della comunità montana cessano di avere efficacia gli atti associativi fra i comuni e la comunità montana stessa.
3. Le disposizioni dell’articolo 75, commi 2 e 3, si applicano per quanto compatibile con le disposizioni del presente articolo. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 75, commi da 4 a 9. Dell’articolo 76 si applica unicamente il comma 2 ter.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a dettare disposizioni per l’assegnazione alla Provincia di Pistoia delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana Appennino pistoiese.
5. La Provincia di Pistoia effettua la ricognizione dei beni per i quali occorrono trascrizioni, volture catastali o altri adempimenti di legge; il Presidente della Giunta regionale, con uno o più decreti, prende atto della ricognizione. Il decreto del Presidente della Giunta regionale costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali e gli altri adempimenti di legge.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 11 aprile 2012, n. 14 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 24.

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Comma prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 25. Poi comma sostituito con l.r. 25 ottobre 2012 , n. 59 , art. 6. Infine comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 16.

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Numero soppresso con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 26.

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Periodo soppresso con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

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Parola soppressa con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 27.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 30.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 32.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34.

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Periodo prima modificato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34. Poi periodo soppresso con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 30.

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Ambito (allegato A) inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 34.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 45.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 46.

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Comma così sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 7.

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Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Periodo prima parzialmente modificato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 10. Poi periodo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 11.

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Periodo così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 11.

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Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 12.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 13.

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Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14.

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Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14. Poi comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 14.

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Periodo aggiunto con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 15.

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Parole prima aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16. Poi parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16. Poi comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Comma abrogato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 16.

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Alinea così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17.

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Lettera inserita con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17.

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Comma prima sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 17. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 19.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 24.

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Numero così sostituito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 24.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 27.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 29.

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Comma inserito con l.r. 25 ottobre 2012, n. 59 , art. 29.

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Numero così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2012, n. 73 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 4.

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Costituzione dell'Ambito 10/2 nell'allegato A con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 683 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 2 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 684 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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L'Ambito 3 nell'allegato A è stato soppresso con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. Sito esterno684 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 6 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 30 luglio 2012, n. 685 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 20 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 12 novembre 2012, n. 973 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 13 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta Sito esternoregionale 12 novembre 2012, n. 974 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 21 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta Sito esternoregionale 26 novembre 2012, n. 1031 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 . A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 21 è soppresso il Comune di Fabbriche di Vallico, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 30 luglio 2013, n. 43 .

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L'ambito 23/2 nell'allegato A prima inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 35 , è stato ora soppresso con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 26 novembre 2012, n. 1031 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Ai sensi dell' art. 10, comma 2, della l.r. 18 giugno 2013, n. 31 , a decorrere dal 1° gennaio 2014 è soppresso l' Ambito 10/2, nell'allegato A.

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Ai sensi dell' art. 10, comma 9, della l.r. 18 giugno 2013, n. 32 , a decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 2 dell'allegato A, il Comune di Castelfranco Piandiscò sostituisce gli estinti Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò.

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La composizione dell'Ambito 20 nell'allegato A è stata modificata con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 29 luglio 2013, n. 635 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 25. Poi comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 20.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 26. Poi articolo abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 5.

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Comma prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 27. Poi comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 29.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 30.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 31.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 33.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 34.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 36.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 36.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 37.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 38.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 39.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 41.

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Nell' Allegato B, titolo elenco così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 42.

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Nell' Allegato B, titolo elenco aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 21.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22.

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Lettera prima sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22. Poi lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 24.

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Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 22.

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 23 dell'Allegato A, il Comune di Fabbriche di Vergemoli è inserito, in luogo del Comune di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 30 luglio 2013, n. 43 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 9 dell'allegato A, il Comune di Scarperia e San Piero sostituisce gli estinti Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 22 novembre 2013, n. 67 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 29 dell'allegato A ,il Comune di Casciana Terme Lari sostituisce gli estinti Comuni di Casciana Terme e di Lari, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 22 novembre 2013, n. 68 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 27 dell'allegato A, il Comune di Crespina Lorenzana è inserito, in luogo del Comune di Lorenzana, per fusione del Comuni di Crespina e di Lorenzana, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 2013, n. 69 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 29 dell'allegato A, è soppresso il Comune di Crespina, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 22 novembre 2013, n. 69 .

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 nell'Ambito 1 dell'allegato A, il Comune di Pratovecchio Stia sostituisce gli estinti Comuni di Pratovecchio e di Stia, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 22 novembre 2013, n. 70 .

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La composizione dell'Ambito 37 nell'allegato A è stata modificata con Sito esternodeliberazione della Sito esternoGiunta regionale 26 maggio 2014 , n. 424, ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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La composizione dell'Ambito 37/2 nell'allegato A è stata modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 424 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Costituzione dell'Ambito 29/2 nell'allegato A con deliberazione della Sito esternoGiunta regionale 25 giugno 2013, n. 489 , ai sensi dell'art. 54, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 .

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 18.

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Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 20.

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Periodo aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 21.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 22.

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Parole sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23, ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 23.

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Parole inserite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Lettera abrogata con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 25.

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Capo abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 27.

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Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 27.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 28.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 30.

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Lettera aggiunta con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 31.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma inserito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 33.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 34, ed ora abrogato con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 35.

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Rubrica così sostituita con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 36.

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Comma aggiunto con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 36.

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Allegato A così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 37.

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Allegato B così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 30 ottobre 2015, n. 70 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 14.

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Allegato così sostituito con deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016, n. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Periodo soppresso con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 6

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 8.

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Numero inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

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Parola inserita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 11.

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Parola così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 12.

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Periodo inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Lettera aggiunta con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

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Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 17.

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Rubrica così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2019, n. 34 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole aggiunte con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Numero così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

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Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 14.

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Lettera aggiunta con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 17.

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Periodo così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 18.

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Allegato A sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 art. 11.

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Allegato B così sostituito con l.r. 26 luglio 21019 , n. 49, art. 19. Si veda la delibera di Giunta n. 919 del 31.07.2023 con cui l'allegato B è stato nuovamente modificato.

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Allegato Bbis inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49 , art. 19.

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Si veda l’art. 17 (Unione di comuni. Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 ) della l.r. 6 luglio 2020, n. 51 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 19.

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Tabella “Ambito 21” soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 19.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 1 .

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 1.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 . art. 8 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 . art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 . art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.