Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 8
- Costituzione del fondo la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie
1. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 finalizzata alla costituzione, unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all’usura, con sede in Siena, di un fondo vincolato per il rilascio di garanzie integrative a quelle rilasciate dalla stessa fondazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).
2. Le garanzie integrative di cui al comma 1, sono volte ad agevolare la concessione di mutui immobiliari destinati all’estinzione di passività pregresse in favore di famiglie residenti in Toscana che versano in gravi difficoltà finanziarie.
3. Le garanzie sono rilasciate dalla fondazione nella misura del 25 per cento dell’importo di ogni singolo finanziamento concesso, sino ad un massimo di euro 50.000,00.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa conl.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.