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Legge regionale 2 agosto 2013, n. 45

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 7 agosto 2013

Art. 7
- Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà
1. La Regione stanzia risorse per euro 5.000.000,00 annui per il biennio 2013/2014 e per euro 1.000.000,00 per l'anno 2015 (21)

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 14.

finalizzati alla concessione di contributi a totale copertura degli interessi ed alla prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà economica temporanea in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dagli istituti bancari sottoscrittori di uno specifico protocollo d’intesa con la Giunta Regionale.
2. Hanno titolo alla concessione del contributo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili a tal fine
a) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98;
b) i lavoratori e le lavoratrici autonomi residenti in Toscana, titolari di partita IVA individuale da almeno due anni precedenti la presentazione della domanda, con valore ISEE non superiore ad euro 36.151,98. I medesimi soggetti devono inoltre avere i seguenti requisiti:
1) non avere in essere contratti o incarichi di lavoro autonomo né percepire compensi da almeno due mesi;
2) non essere imprenditori;
3) non avere sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori nell’anno in corso. (6)

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56, art. 2.

3. Le risorse di cui al comma 1, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell’articolo 46 septies della legge regionale 27 dicembre 2005 , n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).Confluiscono nel medesimo fondo le risorse provenienti da soggetti terzi per effetto di donazioni finanziarie volte a potenziare la misura di sostegno di cui al presente articolo. (4)

Parole aggiunte con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74, art. 3.

4. Il finanziamento è concesso dagli istituti bancari, senza oneri di istruttoria per il richiedente, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni lavoratore e lavoratrice, ed ha una durata pari a 36 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento.
5. La Giunta regionale, al fine di agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte degli aventi diritto, promuove la collaborazione con le organizzazioni sindacali.
6. La Giunta Regionale, con deliberazione:
a) approva il protocollo d’intesa di cui al comma 1;
b) definisce indicazioni operative per la gestione dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 14.

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Parola soppressa conl.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 10 dicembre 2013, n. 74 , art. 3.

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Punto così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 1 ottobre 2014, n. 56 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2014, n. 78 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.