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Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 73

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), in tema di sistema regionale delle attività teatrali.

Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 10 dicembre 2014

Art. 8
- Norma finale
1. Ai fini dell’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, per l’anno 2015 il termine previsto al comma 1 dell’articolo 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”) è posticipato al 30 settembre.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.