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Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 73

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), in tema di sistema regionale delle attività teatrali.

Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 10 dicembre 2014

Art. 3
1. Nella rubrica dell'articolo 36 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”. Le parole: “
negli ambiti della tutela della tradizione, della formazione
”, sono sostituite dalla seguente: “
nell'ambito
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.