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Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 73

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), in tema di sistema regionale delle attività teatrali.

Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 10 dicembre 2014

Art. 4
b) il concorso alle spese per l'attività degli organismi dello spettacolo dal vivo che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e
storicità, nonché gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 21/2010 le parole: “
dei teatri stabili d'innovazione
” sono soppresse.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”.
e bis) per progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.