Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 73
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), in tema di sistema regionale delle attività teatrali.
Bollettino Ufficiale n. 60, parte prima, del 10 dicembre 2014
Art. 3
- Modifiche all’articolo 36 della l.r. 21/2010
1. Nella rubrica dell'articolo 36 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”.2. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”. Le parole: “
negli ambiti della tutela della tradizione, della formazione
”, sono sostituite dalla seguente: “
nell'ambito
”. 3. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 21/2010 la parola: “
enti
” è sostituita dalla seguente: “
organismi
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.