CAPO I
- Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SEZIONE I
Art. 1
“Art. 2 - Esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione
1. L’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), nella quale viene attestata la frequenza ad un corso di formazione professionale obbligatoria.
2. Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, chi è autorizzato all’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione in altre regioni.
3. I contenuti del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 1, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale, ai sensi
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
4. Il SUAP trasmette la SCIA alla provincia competente per territorio che effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”.
Art. 2
Art. 3
SEZIONE II
Art. 4
“4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2, che intendono effettuare la raccolta a fini di integrazione del reddito, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nella quale specificano la categoria di appartenenza ed il possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20.
4 ter. Gli enti di cui al comma 5, effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4 quater. Nell’ambito del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati preposti all’attività di vigilanza, indicati all’articolo 23, i soggetti sono tenuti ad esibire copia della SCIA presentata.”.
Art. 5
SEZIONE III
- Modifiche alla
legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).
Art. 6
“3 bis. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”.
SEZIONE IV
Art. 7
“Art. 8 - Esercizio dell’attività agrituristica
1. Non possono esercitare l’attività agrituristica:
a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l’applicazione di tali misure di prevenzione;
e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all’
articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).
2. L’esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). L’attività può essere avviata dalla data di presentazione
della SCIA.
4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della SCIA, le modalità di presentazione e la
connessione della SCIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al
capo III della l.r. 40/2009 .
5. Il comune nel cui territorio è situata l’UTE in cui si svolge l’attività agrituristica effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
6. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata all’ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.
7. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, per la prosecuzione dell’attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull’attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente.
8. In caso di variazione delle attività agrituristiche l’imprenditore deve aggiornare la relazione sull’attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA.
9. La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA all'interno della DUA.
Art. 8
Art. 9
Art. 10
SEZIONE V
Art. 11
“Art. 6 - Segnalazione certificata di inizio attività
1. Lo svolgimento di una manifestazione fieristica è soggetto alla presentazione, da parte dell’organizzatore, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
2. Nella SCIA l'interessato dichiara:
a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
b) l'eventuale qualifica della manifestazione fieristica ai sensi dell'articolo 7.
3. Alla SCIA è allegato il disciplinare della manifestazione fieristica e la dichiarazione
del titolare del quartiere o spazio fieristico attestante il rispetto dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 8.
4. Il comune effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA”.
Art. 12
Art. 13
SEZIONE VI
Art. 14
“1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, mediante segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), di cui all’
articolo 19 della legge 7 agosto 1992, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche tramite le forme associate di apicoltori, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella SCIA è specificato se l’allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali.”
“1 bis. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l’impresa o dove la persona fisica ha la residenza, che effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.”
Art. 15
“1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla SCIA, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza dell'azienda USL ove ricade la collocazione indicata nella SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione, tramite il SUAP, entro dieci giorni dall'installazione, ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica.”
Art. 16
CAPO II
- Diritti di cittadinanza e coesione sociale
SEZIONE I
Art. 17
“Art. 41 - Avvio dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente
1. L’avvio di un’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato ad una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 42 e dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
2. Il contenuto della SCIA è definito nel regolamento di cui all’articolo 49, con l’indicazione specifica della documentazione da presentare per ciascuna delle attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente.
3. Il comune esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4. L’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 1, un sopralluogo di verifica presso la sede dell’attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente secondo le modalità di cui all’articolo 14 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
5. Il SUAP trasmette la segnalazione di cui al comma 1, all’azienda USL competente per territorio ai fini della registrazione nell’anagrafe di cui all’articolo 15 del d.p.g.r. 40/R/2006.
6. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell’attività, nonché ogni variazione significativa dell’attività.
7. In caso di variazione significativa dell’attività, delle strutture e del ciclo produttivo, l’azienda USL può effettuare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, un sopralluogo di verifica secondo le modalità di cui all’articolo 14 del d.p.g.r. 40/R del 2006.".
SEZIONE II
Art. 18
“Art. 14 - Segnalazione certificata di inizio attività
1. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il titolare presenta allo SUAP una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai
sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Il comune ove ha sede l'impianto esercita, avvalendosi dell'azienda USL competente, una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2, o dai controlli esterni operati dall'azienda USL siano evidenziate violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento, il comune dispone la
sospensione o la cessazione dell'attività dell'impianto.
4. Il SUAP comunica immediatamente all'azienda USL competente tutti i dati relativi alle SCIA ricevute, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività di vigilanza.”.
Art. 19
SEZIONE III
Art. 20
“Art. 12 - Avvio dell’attività della struttura veterinaria
1. Il titolare di studio veterinario di cui all’articolo 5, comma 1, può iniziare l’attività previa comunicazione al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari. In caso di studio veterinario associato, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti gli associati.
2. Per le strutture veterinarie di cui all’articolo 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della struttura può iniziare l’attività previa presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con cui si attesta la sussistenza dei requisiti generali di cui all’articolo 4 e dei requisiti specifici previsti rispettivamente dall’articolo 5, comma 2, e dagli articoli 6, 7, 8 e 9.
3. Il comune in cui ha sede la struttura esercita una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
4. Il SUAP comunica l’avvio dell’attività della struttura veterinaria di cui al comma 2, al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio, nonché, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari.
5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla segnalazione di cui al comma 2, è allegata la documentazione indicata con deliberazione della Giunta regionale.”.
SEZIONE IV
Art. 21
“Art. 15 - Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali
1. Le manifestazioni che prevedono l´impiego di animali, comprese quelle iscritte nell´elenco di cui all´
articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla
legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali") sono autorizzate dal comune dove si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all´articolo 41, previo parere favorevole dell´azienda USL competente.”.
CAPO III
- Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità
SEZIONE I
Art. 22
“Art. 14 - Servizi di trasporto pubblico autorizzati effettuati con autobus
1. Le aziende di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa possono presentare, all’amministrazione competente ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, domanda di autorizzazione per la realizzazione di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus.
2. La domanda di autorizzazione è redatta in conformità allo schema approvato da ciascuna amministrazione. Il dirigente della competente struttura regionale approva con proprio atto lo schema di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati:
a) la planimetria con l’indicazione del percorso e delle fermate, specificando, per ciascuna fermata, se la medesima coincide o meno con fermate già esistenti;
b) il programma di esercizio del servizio;
c) le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’effettuazione del servizio;
d) l’indicazione degli autobus destinati allo svolgimento del servizio richiesto;
e) il sistema tariffario con l’indicazione dei titoli di viaggio e delle relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella stessa.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus da esercire su tratte non interessate da servizi di trasporto pubblico programmati, l’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, previa:
a) verifica dei requisiti per l’effettuazione del servizio da parte dell’azienda richiedente;
5. Nel caso di servizi pubblici di trasporto effettuati con autobus da esercire su tratte interessate da servizi di trasporto pubblico programmati, l’amministrazione competente verifica la compatibilità dei servizi da autorizzare con quelli in essere, e, in caso di esito negativo, la possibilità e le condizioni per la modifica del relativo contratto di servizio.
6. Qualora il servizio da autorizzare interessi servizi programmati affidati da altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento, l’amministrazione competente trasmette la
relativa domanda agli altri soggetti interessati, che effettuano l’istruttoria di cui al comma 5 e comunicano, entro novanta giorni dal ricevimento, i relativi esiti alla stessa amministrazione competente.
7. L’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione nel caso in cui i servizi risultino compatibili con quelli programmati e, ove non risultino compatibili, a condizione che:
a) a seguito della modifica dei contratti relativi ai servizi programmati interessati, si realizzino economie della spesa pubblica;
b) siano garantiti livelli e qualità di servizio non inferiori a quelli del servizio programmato;
c) siano espletati positivamente gli adempimenti di cui al comma 4.
8. L’amministrazione competente provvede al rilascio dell’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, previo espletamento dell’istruttoria di cui ai commi 5 e 6 e, ove necessario, acquisita la comunicazione relativa all’avvenuta modifica dei contratti di servizio da parte delle altre amministrazioni interessate. Il procedimento è sospeso fino all’acquisizione di tale comunicazione.
9. Ove si renda necessaria l’acquisizione del nulla osta di cui al comma 4, lettera b), il procedimento è sospeso fino all’acquisizione dello stesso.
10. Per l’effettuazione di servizi autorizzati non è consentito l’utilizzo di autobus oggetto di finanziamento pubblico, anche parziale, non ancora completamente ammortizzato.
11. All’autorizzazione sono allegati il percorso, il programma di esercizio, la targa ed il numero di telaio degli autobus destinati allo svolgimento del servizio e il sistema tariffario assentiti. Le eventuali modifiche degli stessi sono autorizzate dall’amministrazione competente nei termini e con le procedure di cui al presente articolo.
12. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui al comma 3, lettera c), l’azienda cessa il servizio dandone immediata comunicazione all’amministrazione competente. L’amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione vigila, per quanto di competenza, sul permanere del possesso dei requisiti, provvedendo alla verifica degli stessi con cadenza almeno triennale.
13. Il disposto di cui ai commi 6 e 8 si applica anche nel caso di servizi che interessano il territorio di un’altra Regione, con percorso prevalente in Toscana.”.
Art. 23
SEZIONE II
Art. 24
4. Al
comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 , le parole:
“Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti”
sono sostituite dalle seguenti:
“Fatto salvo quanto previsto al
comma 6 ter, oltre ai titolari dei progetti relativi alle opere di cui al comma 1”.
“5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 4, sia prevista segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa.”.
“6. Oltre alla documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, deve essere presentata la documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti predisposta da un tecnico
competente in acustica.”.
7. Dopo il comma 6 bis è inserito il seguente:
“6 ter. Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui ai commi 1 e 4, le attività a bassa rumorosità di cui all’allegato B del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’
articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 ), fatta eccezione per i casi individuati nell'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, per i quali permane l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico.”.
8. Dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:
“6 quater. Secondo quanto previsto all’
articolo 4 del d.p.r. 227/2011 , la documentazione di impatto acustico e la relazione previsionale di clima acustico possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’
articolo 8, comma 5, della l. 447/1995 , in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997.”.
SEZIONE III
Art. 25
Abrogato.
Art. 26
Abrogato.
SEZIONE IV
Art. 27
“d) rilascia le autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 13 e le concessioni di cui all’articolo 14, per quanto concerne:
1) gli impianti geotermici;
2) gli impianti eolici di potenza superiore a 1 megawatt;
3) le linee e gli impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della
legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza) o qualora interessino un ambito territoriale interregionale;
4) le opere di sviluppo della rete elettrica di cui all’
articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), funzionali all’immissione ed al ritiro dell’energia prodotta da una pluralità di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non inserite nei preventivi di connessione, qualora interessino ambiti territoriali interprovinciali.”;
“e)esercita le funzioni connesse alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);”.
“e bis) esercita le funzioni connesse alla procedura abilitativa semplificata (PAS), per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16 bis, comma 5, per le tipologie di opere indicate alla lettera d);”.
Art. 28
“d) esercitano le funzioni connesse alla SCIA per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16, comma 4, per le tipologie di opere indicate alla lettera c);”.
“d bis) esercitano le funzioni connesse alla PAS per gli interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione di cui all’articolo 16 bis, comma 5, per le tipologie di opere indicate alla lettera c);”.
Art. 29
“b) esercitano le funzioni connesse alla SCIA per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 3;”.
“b bis) esercitano le funzioni connesse alla PAS per gli interventi di cui all’articolo 16 bis), comma 4;”.
“b ter) esercitano le funzioni connesse alle comunicazioni di cui all’articolo 17, commi
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;”.
Art. 30
Art. 31
“2. Con l'autorizzazione unica sono rilasciate, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 12, comma 2, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale. Limitatamente alle opere ad essa soggette non si applica il procedimento di "sportello unico", ai sensi dell’
articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'
articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 ). L'esercizio degli impianti rimane comunque subordinato agli adempimenti susseguenti alla realizzazione delle opere, imposti dalle norme vigenti.”.
Art. 32
3. Al
comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 39/2005 il primo periodo è sostituito dal seguente: “
Nei procedimenti relativamente ai quali non sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, essa è acquisita nell’ambito del procedimento unificato”.
Art. 33
“Art. 13 - Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio
1.Fermo restando quanto disposto agli articoli 16 bis e 17, in applicazione dell’
articolo 5 del d.lgs. 28/2011 , sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall’articolo 8, comma 2, del d.l.gs. 387/2003, secondo il procedimento di cui al presente articolo.
2. Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'istanza è corredata dal piano
degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito.
3. In conformità al paragrafo 13.1, lettera j), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l’importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, l’amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell’
articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo), oppure comunica l’improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso, il procedimento è avviato solo alla data dell’istanza completa. Trascorsi i quindici giorni senza che l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
5. Entro trenta giorni dall’avvio del procedimento, l’amministrazione convoca la conferenza dei servizi, che si svolge con le modalità di cui all’articolo 12, comma 2.
6. L’eventuale ulteriore documentazione o i chiarimenti necessari per la valutazione degli interventi, sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall’amministrazione procedente in un'unica soluzione. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi trenta giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all’esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.
7. Nel caso di impianti soggetti a verifica di assoggettabilità, essa è effettuata sul progetto preliminare con le modalità di cui alla
l.r. 10/2010 , prima della presentazione dell’istanza di autorizzazione unica secondo quanto disposto all’
articolo 5, comma 2, del d.lgs. 28/2011 .
8. Nel caso di impianti soggetti a VIA, i lavori della conferenza di servizi di cui al
comma 3, restano sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di detto procedimento, che si svolge secondo le disposizioni di cui alla
l.r. 10/2010 .
9. Ferme restando le eventuali sospensioni del procedimento previste dai commi 4 e 6, nonché l’eventuale sospensione del procedimento dovuta all’esercizio di poteri sostitutivi previsti dalla
l.r. 53/2001 , il termine di conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non può essere comunque superiore a novanta giorni.
Art. 34
“3. Nel procedimento per il rilascio degli atti di cui al comma 1, è altresì rilasciata, laddove necessaria, l'autorizzazione di cui all'articolo 13.”.
Art. 35
“Art. 16 - Interventi soggetti a SCIA
1.Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al
titolo VI della l.r. 1/2005 , delle
disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della presente legge.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui all'
articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r.1/2005 , assevera la conformità delle opere anche alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all’articolo 16 bis ed all’articolo 17, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi:
a) l’installazione di impianti di illuminazione in spazi aperti di potenza complessiva superiore a 25.000 lumen, laddove gli stessi impianti non siano già soggetti a permesso di costruire ai sensi della
l.r. 1/2005 ;
b) l’installazione, alle condizioni fissate dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso, di pannelli solari termici da 20 metri quadrati fino a complessivi 100 metri quadrati;
c) la costruzione e l’esercizio delle linee elettriche e relativi impianti di tensione nominale di esercizio da 1.001 a 30.000 volt a limitato impatto territoriale, come individuate al comma 5;
d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di energia a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 5;
e) la costruzione e l’esercizio di linee elettriche di distribuzione di tensione nominale inferiore o uguale a 1.000 volt;
f) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti convenzionali, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;
g) l’installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza
prelievo di fluido geotermico, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nonché all’articolo 16 bis, sono soggetti a SCIA i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:
a) le modifiche locali del tracciato delle linee elettriche già realizzate, che si rendano necessarie, anche in attuazione del regolamento di cui all'articolo 39, al fine di ovviare al verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosità e di degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;
b) le modifiche da operarsi in applicazione dell'articolo 122, commi 4, 5 e 6, del r.d. 1775/1933;
c) gli interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 39;
d) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato, così come definite dal regolamento di cui all'articolo 39.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti, di cui al comma 3, lettere c) e d), a limitato impatto territoriale da assoggettarsi a SCIA, in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale .
6. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11.”.
Art. 36
“Art. 16 bis - Interventi soggetti a PAS
1. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5 sono soggetti a PAS, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e di cui all’
articolo 6 del d.lgs. 28/2011 .
3. La relazione che accompagna la dichiarazione di cui al comma 2, assevera la conformità delle opere alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II, nonché a quanto previsto all’
articolo 84, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005 .
4. Fermo restando quanto previsto al comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi, qualora non costituiscano attività libera ai sensi dell’articolo 17:
a) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità di generazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:
1) per gli impianti eolici, 60 chilowatt;
2) per gli impianti solari fotovoltaici, 20 chilowatt;
3) per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt;
4) per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt;
5) per gli impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 250 chilowatt.
b) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;
c) l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
1) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
2) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
3) che la rilevazione abbia durata superiore a trentasei mesi;
4) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare con il ripristino dello stato dei luoghi.
d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a limitato impatto territoriale, come individuati al comma 6;
e) l’installazione di impianti solari fotovoltaici i cui moduli siano collocati sugli edifici qualora la superficie di detti moduli non superi la superficie complessiva del tetto dell’edificio su cui siano collocati.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, sono soggetti a PAS i seguenti interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 39;
b) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definite dal regolamento di cui all'articolo 39.
6. Con il regolamento di cui all’articolo 39, sono individuate le tipologie di opere ed impianti di cui al comma 4, lettera d), a limitato impatto territoriale, da assoggettare a PAS in relazione:
a) alla dimensione e alle caratteristiche tecniche delle opere progettate;
b) alle caratteristiche e alla sensibilità delle aree interessate dagli interventi;
c) alla compatibilità delle linee ed impianti con gli atti di pianificazione territoriale ed ambientale.
7. Qualora per le attività di cui al presente articolo sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, esse sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 11.”.
Art. 37
“Art. 17 - Attività libera
1. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all’installazione degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, resta fermo l’obbligo del preventivo rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del
titolo VI, capo IV, della l.r. 1/2005 .
c) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt;
d) l’installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt;
e) l’installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici;
3. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005 , i seguenti interventi:
(5) La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
a) l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
(5) La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
b) l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a
quella del tetto.
4. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005 , l’installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.
5. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5,
della l.r. 1/2005 , non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l’installazione degli impianti di produzione energetica aventi tutte le seguenti caratteristiche:
(5) La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
(5) La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
b) laddove vi sia produzione di energia elettrica, la relativa capacità di generazione sia compatibile con il regime di scambio sul posto;
(5) La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
c) laddove vi sia produzione di calore, questo sia destinato alla climatizzazione o alla produzione di
acqua calda sanitaria dell’edificio stesso.
(5) La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
6. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 80, comma 2, lettera a), e comma 5,
della l.r. 1/2005 , non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l’installazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'
art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ).
7. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005 , l’installazione di impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) siano realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
b) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
c) siano realizzati al di fuori della zona A di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968.
8. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005 , l’installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.
9. Non necessita del preventivo rilascio di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005 l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
b) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
c) che la rilevazione abbia durata inferiore a trentasei mesi;
d) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi.
10. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, l’interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune.
11. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della
l.r.1/2005 , le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16 bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 e dall’articolo 16 bis, comma 5.
(5) La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69, nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
12. Sono soggette a preventiva comunicazione all'amministrazione competente:
a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali che non costituiscono nuova opera, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39;
b) le modifiche degli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'
articolo 1, comma 58, della l. 239/2004 .”.
Art. 38
Art. 39
“Art. 20 - Sanzioni amministrative
1. La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento in solido, a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del
direttore dei lavori, di una somma, comunque non inferiore a euro 1.000,00, determinata per
quanto non autorizzato, come segue:
a) da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia;
b) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti termici di produzione di energia;
c) da euro 20,00 a euro 120,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt, nonché in caso delle infrastrutture di trasporto e distribuzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
d) da euro 10,00 a euro 60,00 al metro, in caso di linee e relativi impianti elettrici con tensione inferiore a quelli di cui alla lettera c);
e) da euro 500,00 a euro 3.000,00 al metro quadro, in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g);
f) da euro 50,00 a euro 300,00 al metro cubo in caso di impianti di stoccaggio idrocarburi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e) e f).
2. Fatto salvo l'obbligo di ripristino, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16, in assenza di SCIA o in difformità dalla stessa, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.
3. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16 bis in assenza della dichiarazione prevista al comma 2 del medesimo articolo, o in difformità da quanto in essa dichiarato o da quanto prescritto negli atti di assenso che la accompagnano, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro
30.000,00 a carico dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.
4. Fatto salvo l'obbligo di riduzione a conformità, la violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, di uno o più obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dal comma 1, comunque non inferiore a euro 300,00.
5. La mancata comunicazione nei casi di cui all’articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8, è punita con la sanzione amministrativa pari a euro 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente, quando l’intervento è in corso di esecuzione.
6. La mancata comunicazione nei casi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4, 9 e 11, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 258,00 e, comunque, non superiore a euro 1.548,00.
7. Con cadenza almeno triennale la Giunta regionale con propria deliberazione adegua l'importo delle sanzioni amministrative stabilite al presente articolo, prendendo atto della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
8. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28
dicembre
2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”.
Art. 40
“1. Nei casi previsti dall'articolo 20, commi 1, 2 e 3, i trasgressori provvedono al ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4, i trasgressori
provvedono alla riduzione a conformità.”.
Art. 41
Art. 42